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Calcolo valore ai fini ICI delle aree fabbricabili 

Aree edificabili

 

 
 
DECORRENZA 1° GENNAIO 2011
 
   
 
 
Con deliberazione consiliare n. 45 del 24/06/2011, il Comune ha approvato il regolamento per l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011 che contiene la tabella dei valori delle aree edificabili in base al nuovo PGT.
Poiché le aree individuate dal PGT possono aver mutato la loro destinazione urbanistica e hanno in ogni caso mutato il loro valore secondo la tabella suddetta, è necessario che i contribuenti (sia chi avesse versato l’acconto nella misura del 50% dell’imposta dovuta sulla base dell’anno 2010 sia chi avesse già versato per l’intero anno) provvedano entro il 16 dicembre 2011 a verificare il valore imponibile dei terreni, versando l’eventuale conguaglio mediante il ravvedimento operoso.
 
Si riporta l’art. 3 del vigente Regolamente ICI:
ART. 3
Determinazione del valore delle aree fabbricabili
  1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
  2. Tali valori hanno carattere di semplice presunzione, conseguentemente, non si applicano in via automatica in presenza di atti di trasferimento della proprietà immobiliare (compravendite, successioni, ecc.) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore.
  3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei valori come determinati al comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
  4. I valori delle aree fabbricabili, previsti al comma 1, sono rideterminabili annualmente dal Comune mediante delibera della Giunta Comunale.
 

PRECISAZIONI:
  • AT 1.2 Via Vanoni : il valore tabellare viene rettificato da euro 267,50/mq a euro 92,00/mq;
  • In mancanza di atti di compravendita, le aree per servizi di proprietà di altri enti (ART. 13 NTA del PdS) e aree per servizi con vincolo di destinazione (ART.14 NTA del PdS) sono da considerare non assoggettabili a ICI sino alla definizione degli interventi attuativi convenzionati previsti dal PdS e finalizzati alla realizzazione di attrezzature e/o servizi pubblici;
  • Per le aree individuate di classe 4^ - fattibilità con gravi limitazioni dallo studio geologico allegato al PGT è necessario verificare l'effettiva possibilità edificatoria presso il competente ufficio tecnico;
  • Per i tessuti con funzione ecologica e paesaggistica (ART: 12 e 13 NTA del Piano delle regole) non ubicati in f.ne Ponchiera viene attribuito un valore tabellare di euro 20,00/mq;
  • Le riduzioni del 50% e del 20% previste dal regolamento non sono applicabili alle aree di cui agli Artt. 12 e 15 Piano dei servizi e Artt. 12-13 NTA Piano delle regole. 
 

Allegati
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