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Comunicazione

La comunicazione deve essere presentata allo Sportello competente che verifica la completezza formale della comunicazione stessa e rilascia una ricevuta di avvenuta ricezione.

La presentazione della comunicazione, completa della eventuale documentazione richiesta a supporto e debitamente firmata da chi ne ha potere, ha quindi efficacia immediata. Gli uffici competenti potranno fare richiesta di integrazioni nel caso in cui siano riscontrate anomalie.

Ove per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello di cui all’ Art. 19-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 . Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Dichiarazioni, autocertificazioni

La comunicazione può essere corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardanti stati, le qualità personali e i fatti elencati dall’art. 46 e da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà stati, le qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56
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