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Elezione del Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale

08/07/2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sul Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale (in attuazione dell’art. 48 dello Statuto comunale),

RENDE NOTO

che, ai fini dell’elezione del Garante, i cittadini interessati, che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Regolamento, possono presentare le proprie candidature, accompagnate da dettagliato curriculum, inoltrando apposita istanza – come da modello disponibile tra gli allegati e pubblicato sul sito www.comune.sondrio.it sezione Albo Pretorio online – al sottoscritto Presidente del Consiglio Comunale entro il giorno 30 settembre 2019 con una delle seguenti modalità:

  • consegna a mano presso l’ufficio protocollo in piazza Campello 1 piano terra negli orari di apertura al pubblico dalle 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle 16:30;
    via fax al n. 0342/526333;
  • per posta ordinaria o raccomandata;
  • tramite Posta Elettronica Certificata nell’osservanza delle seguenti modalità:
    dovrà essere spedita da una casella di posta elettronica certificata alla casella protocollo@cert.comune.sondrio.it. Si precisa che la mail spedita da una casella NON certificata NON è idonea ad essere acquisita dal sw in uso e pertanto NON potrà essere presa in considerazione e DOVRA’ ESSERE RIPRESENTATA O INTEGRATA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA SOPRA INDICATO.

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Segreteria Generale presso la sede del Comune.

Sondrio, lì 8 luglio 2019

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Maurizio Piasini)

 


Gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento recitano:

Art. 3 – Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza

“1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale è preposto un cittadino italiano in possesso di laurea che, per comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche o delle scienze sociali, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade dalla carica.
3. Non sono altresì eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità per la carica di Consigliere Comunale.
4. L’ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi attività tale da pregiudicare l’efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell’istituzione.
5. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale. L’accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
6. Qualora nel corso del suo mandato il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio ed adeguato tempo per l’eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

Art. 4 – Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione del Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l’elezione a Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale, informandone la cittadinanza e stabilendo il termine per la presentazione delle candidature che non dovrà essere inferiore a 30 giorni.
2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 3 possono presentare le proprie candidature per l’elezione a Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum, nel termine fissato.
3. Le candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali.

Art. 5 – Elezione e durata in carica del Garante

1. Il Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. L’elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato.
3. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione, da tenersi nella medesima seduta delle prime due, per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza prevista, si procederà ad una nuova votazione nella seduta immediatamente successiva e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Il Garante dura in carica quattro anni e può essere rieletto per una sola volta.
6. La carica di Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese necessarie per l’espletamento delle funzioni con i criteri e con le modalità previste per gli amministratori comunali dalla normativa vigente tempo per tempo e nei limiti degli stanziamenti del capitolo di bilancio per le missioni degli amministratori.”

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