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Coronavirus: disposizioni valide dal 2 all’8 marzo 2020

Si rimanda al sito di Regione Lombardia con il dettaglio delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Si allega il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020.

Le misure hanno validità dal 2 all’8 marzo 2020.

Con specifico riferimento alle previsioni in materia di sport di cui all’art. 2, si precisa quanto segue:
L’art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino al 08 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all’allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.
La sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3 dell’attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l’attività motoria in genere, svolta all’interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza.

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia

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