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IMU – Calcolo valore ai fini IMU delle aree fabbricabili

DECORRENZA 1° GENNAIO 2012

Con deliberazione consiliare n. 50 del 27/09/2012, il Comune ha approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2012 che contiene la tabella dei valori delle aree edificabili in base al nuovo PGT.

I nuovi valori interessano tutte le aree del territorio del Comune di Sondrio che sono classificate come edificabili dal PGT vigente. Tale classificazione non sempre esprime automaticamente una capacità edificatoria per ogni singolo terreno, per cui, nonostante nella cartografia (consultabile direttamente su questo sito) compare sempre l’indicazione dei valori ai fini IMU, si precisa che l’assoggettamento ad imposta ricorre sono nei casi in cui la capacità edificatoria è effettivamente attuabile, sia in forma diretta (sul lotto oggetto di intervento) che trasferibile, mediante l’istituto della compensazione urbanistica.

Pertanto, prima di procedere alla determinazione della base imponibile, è necessario che ciascun soggetto verifichi se l’area di proprio interesse abbia effettivamente una propria capacità edificatoria oppure, se si tratti di terreni già utilizzati ai fini edificatori per la costruzione di fabbricati, e per i quali è stato sottoscritto atto di costituzione di servitù ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’edificazione.
Si riporta l’art. 3 del vigente Regolamente IMU:

ART. 3 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

  1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
  2. Tali valori hanno carattere di semplice presunzione, conseguentemente, non si applicano in via automatica in presenza di atti di trasferimento della proprietà immobiliare (compravendite, successioni, ecc.) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore.
  3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall’applicazione dei valori come determinati al comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
  4. I valori delle aree fabbricabili, previsti al comma 1, sono rideterminabili annualmente dal Comune mediante delibera della Giunta Comunale.

DECORRENZA 1 GENNAIO 2015

Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 14 del 27/02/2015 sono stati variati i valori delle aree fabbricabili ai fini Imu con decorrenza 01/01/2015, come da tabella allegata al regolamento Imu.

NUOVA IMU

Si informa che dal 01/01/2020, per effetto dell’entrata in vigore della nuova Imu, la disciplina regolamentare in materia di aree fabbricabili è contenuta nell’art. 4 del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 46 del 24/07/2020.

DECORRENZA 1 GENNAIO 2023

Si informa che con decorrenza 01/01/2023 sono state approvate, con delibera di Giunta Comunale numero 149 del 24/05/2023, modifiche ai valori tabellari delle aree fabbricabili ai fini Imu, a seguito di adozione, nell’ottobre 2022, di variante agli strumenti urbanistici che incidono sull’assetto del territorio. La tabella dei valori, con decorrenza 01/01/2023 è stata aggiornata adattandola alla nuova nomenclatura dei tessuti edificabili e ai riferimenti normativi delle nuove NTA del PGT.

Si informa che con successiva delibera di Giunta Comunale numero 330 del 20/12/2023 è stata eseguita una rettifica ai dati che figurano nella tabella allegata approvata con la delibera di Giunta Comunale numero 149 del 24/05/2023 per quanto concerne l’ambito 5 – Tessuti di completamento degli artt. 35-36 NTA atteso che i valori corretti sono: indice di edificabilità 0.40 mq/mq slp, ubicazione area omogenea tavola allegata 3 e valore euro/mq di 152.00. La modifica apportata produce effetti comunque dal 01/01/2023 e si invitano i contribuenti interessati dalla citata fattispecie Imu a provvedere ad eseguire versamenti integrativi Imu relativi all’anno 2023 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

 

AVVERTENZE GENERALI DAL 01/01/2012 AL 31/12/2022

I valori delle aree edificabili indicati in tabella potranno essere ridotti come di seguito indicato:

  • del 50% nel caso di effettiva impossibilità edificatoria del terreno per  limitate dimensioni dello stesso, unitamente ad impossibilità di accorparlo a terreni edificabili contermini di altra proprietà
  • del 20% nel caso in cui il terreno non sia autonomamente edificabile ma che, con accorpamento ad altri terreni edificabili contermini, consenta una possibile utilizzazione

Le riduzioni non sono applicabili:

  • alle aree di cui agli Artt. 12 e 15 Piano dei servizi e Artt. 12-13 NTA Piano delle regole
  • alle aree ricomprese negli Ambiti di Trasformazione (AT) artt. 8-9 del Documento di Piano e in quelle soggette a pianificazione attuativa dal Piano delle Regole artt. 19 e 30

Per quanto concerne le aree dei nuclei di antica formazione di cui agli artt. 8-9 NTA, si precisa che le stesse non sono assoggettate ad imposta poiché ad esse non è attribuito alcun indice di edificabilità. Il valore risultante dalla tabella allegata al regolamento riferito a dette aree va pertanto applicato unicamente nei casi in cui vengano effettuati interventi edilizi sui fabbricati ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) d), ed e) del DPR 380/2001 (ex art. 31 comma 1 L. 457/78), per tutta la durata dell’intervento.

In mancanza di atti di compravendita, le aree per servizi di proprietà di altri enti (ART. 13 NTA del PdS) e aree per servizi con vincolo di destinazione (ART.14 NTA del PdS) sono da considerare non assoggettabili a IMU sino alla definizione degli interventi attuativi convenzionati previsti dal PdS e finalizzati alla realizzazione di attrezzature e/o servizi pubblici.

Per la aree individuate di classe 4^ – fattibilità con gravi limitazioni dallo studio geologico allegato al PGT è necessario verificare l’effettiva possibilità edificatoria presso il competente ufficio tecnico.

AVVERTENZE GENERALI DAL 01/01/2023

I valori delle aree edificabili sopraindicati potranno essere ridotti, con esclusione delle aree ricomprese negli Ambiti di Trasformazione (AT) e in quelle soggette a pianificazione attuativa, come di seguito indicato:

  • del 50% nel caso di effettiva impossibilità edificatoria del terreno per limitate dimensioni dello stesso, unitamente ad impossibilità di accorparlo a terreni edificabili contermini di altra proprietà
  • del 20% nel caso in cui il terreno non sia autonomamente edificabile ma che, con accorpamento ad altri terreni edificabili contermini, consenta una possibile utilizzazione.

Le riduzioni non sono applicabili alle aree di cui agli Artt. 30, 56 e 57 delle NTA.

Per quanto concerne le aree dei nuclei di antica formazione di cui agli artt. 26-27-28 NTA, si precisa che le stesse non sono assoggettate ad imposta poiché ad esse non è attribuito alcun indice di edificabilità. Il valore risultante dalla tabella allegata al regolamento riferito a dette aree va pertanto applicato unicamente nei casi in cui vengano effettuati interventi edilizi sui fabbricati ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. c) d), ed f) del DPR 380/2001 (ex art. 31 comma 1 L. 457/78), per tutta la durata dell’intervento.

In mancanza di atti di compravendita, le aree per servizi di proprietà di altri enti (ART. 56 NTA) e aree per servizi con vincolo di destinazione (ART.57 NTA) sono da considerare non assoggettabili a IMU sino alla definizione degli interventi attuativi convenzionati previsti dal Piano dei Servizi e finalizzati alla realizzazione di attrezzature e/o servizi pubblici.

Per le aree individuate dallo studio geologico allegato al PGT come classi 3E-3H-3I – fattibilità con consistenti limitazioni e come Classe 4^ – fattibilità con gravi limitazioni, è necessario verificare l’effettiva possibilità di utilizzo della capacità edificatoria presso l’ufficio Servizi Tecnici.

Ultima modifica: 27 Dicembre 2023 alle 17:34
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