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IMU – Calcolo valore ai fini IMU delle aree fabbricabili

DECORRENZA 1° GENNAIO 2012

Con deliberazione consiliare n. 50 del 27/09/2012, il Comune ha approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2012 che contiene la tabella dei valori delle aree edificabili in base al nuovo PGT.

I nuovi valori interessano tutte le aree del territorio del Comune di Sondrio che sono classificate come edificabili dal PGT vigente. Tale classificazione non sempre esprime automaticamente una capacità edificatoria per ogni singolo terreno, per cui, nonostante nella cartografia (consultabile direttamente su questo sito) compare sempre l’indicazione dei valori ai fini IMU, si precisa che l’assoggettamento ad imposta ricorre sono nei casi in cui la capacità edificatoria è effettivamente attuabile, sia in forma diretta (sul lotto oggetto di intervento) che trasferibile, mediante l’istituto della compensazione urbanistica.

Pertanto, prima di procedere alla determinazione della base imponibile, è necessario che ciascun soggetto verifichi se l’area di proprio interesse abbia effettivamente una propria capacità edificatoria oppure, se si tratti di terreni già utilizzati ai fini edificatori per la costruzione di fabbricati, e per i quali è stato sottoscritto atto di costituzione di servitù ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’edificazione.
Si riporta l’art. 3 del vigente Regolamente IMU:

ART. 3 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

  1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
  2. Tali valori hanno carattere di semplice presunzione, conseguentemente, non si applicano in via automatica in presenza di atti di trasferimento della proprietà immobiliare (compravendite, successioni, ecc.) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore.
  3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall’applicazione dei valori come determinati al comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
  4. I valori delle aree fabbricabili, previsti al comma 1, sono rideterminabili annualmente dal Comune mediante delibera della Giunta Comunale.

AVVERTENZE GENERALI

I valori delle aree edificabili indicati in tabella potranno essere ridotti come di seguito indicato:

  • del 50% nel caso di effettiva impossibilità edificatoria del terreno per  limitate dimensioni dello stesso, unitamente ad impossibilità di accorparlo a terreni edificabili contermini di altra proprietà
  • del 20% nel caso in cui il terreno non sia autonomamente edificabile ma che, con accorpamento ad altri terreni edificabili contermini, consenta una possibile utilizzazione

Le riduzioni non sono applicabili:

  • alle aree di cui agli Artt. 12 e 15 Piano dei servizi e Artt. 12-13 NTA Piano delle regole
  • alle aree ricomprese negli Ambiti di Trasformazione (AT) artt. 8-9 del Documento di Piano e in quelle soggette a pianificazione attuativa dal Piano delle Regole artt. 19 e 30

Per quanto concerne le aree dei nuclei di antica formazione di cui agli artt. 8-9 NTA, si precisa che le stesse non sono assoggettate ad imposta poiché ad esse non è attribuito alcun indice di edificabilità. Il valore risultante dalla tabella allegata al regolamento riferito a dette aree va pertanto applicato unicamente nei casi in cui vengano effettuati interventi edilizi sui fabbricati ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) d), ed e) del DPR 380/2001 (ex art. 31 comma 1 L. 457/78), per tutta la durata dell’intervento.

In mancanza di atti di compravendita, le aree per servizi di proprietà di altri enti (ART. 13 NTA del PdS) e aree per servizi con vincolo di destinazione (ART.14 NTA del PdS) sono da considerare non assoggettabili a IMU sino alla definizione degli interventi attuativi convenzionati previsti dal PdS e finalizzati alla realizzazione di attrezzature e/o servizi pubblici.

Per la aree individuate di classe 4^ – fattibilità con gravi limitazioni dallo studio geologico allegato al PGT è necessario verificare l’effettiva possibilità edificatoria presso il competente ufficio tecnico.

Ultima modifica: 14 Ottobre 2019 alle 16:20
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