CHE COSA E’
La dichiarazione di nascita è l’atto con il quale viene registrato per l’ordinamento giuridico la venuta ad esistenza di una persona.
DOVE VA PRESENTATA
L’operazione può essere fatta presso l’ufficio di stato civile
QUALI SONO I TEMPI
La dichiarazione di nascita è obbligatoria e va resa con una delle seguenti modalità:
- entro 3 giorni presso la direzione sanitaria o casa di cura dove è avvenuta la nascita
- entro 10 giorni presso l’ufficio di stato civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi
NOTA: nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
Dichiarazione tardiva
Se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all’Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica.
CHI LA DEVE PRESENTARE
La denuncia di nascita può essere resa:
- da uno dei genitori se coniugati
- da entrambi i genitori, se non coniugati
- da un procuratore speciale nominato dai genitori
- dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata
Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i sedici anni.
CHE DOCUMENTAZIONE OCCORRE
- Dichiarazione verbale da sottoscrivere in presenza dell’ufficiale di Stato Civile con i seguenti documenti:
- Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
- Documento d’identità personale in corso di validità
QUALI SONO I COSTI
Nessun costo
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Codice Civile – art. 231 e seguenti
- Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000
- Legge n. 218 del 31 maggio 1995
- L. 4 maggio 1983 n. 184
- L. 28 marzo 2001 n. 149
consultabili gratuitamente sul sito www.normattiva.it