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Disposizioni anticipate di trattamento DAT

CHE COSA SONO

Dal 31 gennaio 2018 ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.
La possibilità è disciplinata dalla legge 22 dicembre 2017 n. 219, il cui testo è pubblicato tra gli allegati.

COME SI POSSONO ESPRIMERE

Le D.A.T. sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Il dichiarante, definito “disponente” può esprimere le proprie D.A.T., per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro.

Come da indicazioni del Ministero dell’Interno Servizi Demografici con Circolare n. 1/2018 (che si pubblica tra gli allegati), l’Ufficiale di Stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente nel Comune – e a riceverla.

Il disponente indica una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario”, che deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere, fare le veci e rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie, nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere le proprie volontà.

Il fiduciario deve accettare la nomina mediante la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo, allegato alle D.A.T..

Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente.
In caso di necessità, il giudice tutelare provvederà alla nomina di un Amministratore di sostegno.

A CHI DEVONO ESSERE CONSEGNATE

Le D.A.T. devono essere consegnate personalmente, all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
Al fine di agevolare la consegna e il rilascio di apposita ricevuta, è stato predisposto l’unito modello di consegna D.A.T. che si pubblica tra gli allegati.
Le D.A.T. sono depositate presso l’ufficio di stato civile.
Al disponente viene rilasciata apposita ricevuta di consegna della dichiarazione.
Il disponente dovrà aver cura di trattenere per sé una copia delle D.A.T. e di consegnarne una copia al fiduciario nominato.

COSA FA IL COMUNE

Ricevuta la D.A.T., l’Ufficiale di Stato Civile provvede:

  • a custodire la D.A.T.;
  • ad inviare le informazioni richieste dal D.M. 10 dicembre 2019 n. 168 (pubblicato tra gli allegati) alla Banca Dati Nazionale appositamente istituita accertandosi che il flusso informativo inviato riceva una conferma dal Ministero;
  • a comunicare eventuali revoche e modifiche da parte del disponente con la stessa modalità.

MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DELLE D.A.T. REGISTRATE NELLA BANCA DATI NAZIONALE

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CIE o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente. Tra gli allegati è pubblicato il collegamento diretto al portale nazionale di consultazione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni si può consultare l’apposito sito web realizzato dal Ministero della Salute il cui collegamento si pubblica tra gli allegati.

Ultima modifica: 12 Febbraio 2024 alle 11:04
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