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Impianti termici

Con l’art. 2, comma 1, lettera I-tricies) del D.Lgs. 192/2005, come modificato con D.L. 63/2013, nel testo integrato dalla legge di conversione 3.08.2013, n. 90 viene introdotta una nuova definizione di impianto termico che si riporta per completezza integralmente:

«l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.»

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Il controllo, la manutenzione periodica e la certificazione dell’impianto di climatizzazione delle nostre abitazioni sono elementi di fondamentale importanza per il benessere comune. Infatti un impianto correttamente gestito e regolarmente controllato/manutenuto garantisce il rispetto dell’ambiente, maggiore sicurezza e risparmio.
Fondamentale riferimento in tal senso riveste il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) quale banca dati istituita da Regione Lombardia nel 2008 per raccogliere e gestire i dati relativi a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.
Il CURIT nasce come servizio rivolto a cittadini, operatori del settore e autorità competenti per l’adempimento degli obblighi di natura amministrativa, individuati dalla normativa vigente per le attività di installazione, manutenzione e ispezione sugli impianti termici.

L’art. 31 L. 9.01.1991 n. 10 – Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia – e ss.mm.ii. stabilisce al comma 1 che “Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia”.

Al comma 3, invece, che “I Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.”
Le funzioni del Comune di Sondrio in materia di impianti termici, avendo lo stesso Comune una popolazione inferiore a 40.000 abitanti, come del resto gli altri Comuni provinciali, sono quindi esercitate dalla Provincia di Sondrio.

  Sito CURIT
  Campagna provinciale di controllo e manutenzione degli impianti termici
  Disposizioni regionali per gli operatori

FASCIA CLIMATICA E ORARI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI IN COMUNE DI SONDRIO

Il D.P.R. 26.08.1993, n. 412 così come modificato dal D.P.R. 21.12.1999, n. 551 e dal D.P.R. 16.04.2013, n. 74, definisce in particolare norme generali in materia di progettazione, installazione, esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ecc. ai fini del contenimento dei consumi di energia.

VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

  • 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore:

  • di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

Per esclusioni e deroghe a tali disposizioni vedasi l’art. 3 dello stesso DPR n. 74/2013.

LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Il Comune di Sondrio, ai sensi dell’allegato A al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, ricade in base ai gradi giorno/altezza casa comunale in ZONA CLIMATICA E.

Pertanto, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 16.04.2013, n. 74, l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito per la ZONA E con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione:

  • ZONA E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (nel caso di Sondrio, quindi, 7 ore).*
Per esclusioni e deroghe a tali disposizioni vedasi l’art. 4 e 5 dello stesso DPR n. 74/2013.

*L’esercizio di tale facoltà da parte del responsabile/conduttore dell’impianto, al ricorrere delle condizioni climatiche giustificanti, non è soggetto ad alcun permesso, autorizzazione, nulla osta o provvedimento comunque denominato da parte del Comune.

Ultima modifica: 28 Novembre 2019 alle 14:44
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