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Imposta di soggiorno

DI COSA SI TRATTA

L’imposta di soggiorno costituisce un tributo introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal d. lgs. 23/2011 (c.d. federalismo fiscale municipale) adottato in attuazione della legge delega 42/2009. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 4 del menzionato d. lgs. , è stabilito che tale tributo può essere istituito dalle seguenti tipologie di enti locali: i comuni capoluogo di provincia/città metropolitana, le unioni di comuni e i comuni ricompresi negli elenchi stilati dalle rispettive regioni delle città d’arte o delle località turistiche.
Il soggetto passivo tenuto a corrispondere l’imposta è la persona fisica che usufruisce, alloggiando ivi, di strutture ricettive situate sul territorio del comune / ente impositore. La misura dell’imposta va determinata dal comune con criteri di gradualità in proporzione al prezzo del soggiorno, nel limite massimo di 5 euro per notte di permanenza presso la struttura ricettiva. Il gettito che ricava l’ente locale comunale deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali come pure dei relativi servizi pubblici locali.

ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Sondrio ha istituito l’imposta di soggiorno con deliberazione di Consiglio Comunale numero 74 del 22/12/2011 approvando contestualmente il relativo regolamento a partire dal 1 gennaio 2012.
Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 84 del 22/12/2021, è stato modificato il regolamento dell’imposta di soggiorno, con decorrenza 1 febbraio 2022.
Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 47 del 14/07/2023, sono state introdotte ulteriori modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno, con decorrenza 1 ottobre 2023

CHI DEVE PAGARLA

E’ tenuto al pagamento è chi pernotta in strutture ricettive di ogni ordine e grado situate sul territorio comunale. Il versamento va effettuato dal cliente presso i gestori delle medesime al termine di ciascun soggiorno, dietro rilascio di apposita quietanza in cui l’imposta figura distintamente rispetto a quanto dovuto e pagato per i servizi ricettivi di cui si è usufruito.

CHI NON LA DEVE PAGARE

Non sono tenuti al pagamento della tassa di soggiorno:

  1. chi è iscritto all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Sondrio
  2. i minori entro il compimento del quattordicesimo anno di età
  3. i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site in Sondrio e un eventuale loro accompagnatore
  4. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie presenti a Sondrio nella misura massima di un accompagnatore per degente
  5. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site in Sondrio nella misura massima di due persone per paziente
  6. i portatori di handicap non autosufficienti muniti di certificazione medica e un loro accompagnatore
  7. coloro che soggiornano in una struttura ricettiva per più di quindici pernottamenti consecutivi, a partire dal sedicesimo pernottamento.

Per fruire delle esenzioni di cui ai punti 3-4-5 occorre la presentazione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria in cui si indicano le generalità del malato/paziente/degente e il periodo di riferimento dei ricoveri/terapie/cure/prestazioni sanitarie mentre gli accompagnatori dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria a beneficio del malato/paziente/degente.

COSA DEVONO FARE I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

A seguito del versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei clienti/soggetti passivi nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, questi ultimi provvedono a riversarla in unica soluzione al Comune presso la competente Tesoreria entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui l’hanno riscossa.
Sempre entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese solare, i gestori devono presentare al Comune apposita dichiarazione in cui indicano il numero di persone che hanno pernottato nel corso del mese precedente, distinti per fasce tariffarie, unitamente al periodo di permanenza, indicando altresì se vi sono stati soggetti che hanno beneficiato dell’esenzione.
I gestori sono tenuti ad adempiere ai citati obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo esclusivamente con il portale telematico denominato Pegaso Stay Tourist il cui link di accesso è posto in fondo alla pagina, tra i collegamenti.

  NOTA
Il versamento da parte del gestore può essere effettuato tramite il servizio PagoPA.

LE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Le attuali misure dell’imposta di soggiorno, per pernottante per notte di soggiorno, con decorrenza 1 febbraio 2022, sono state approvate con delibera di Giunta comunale numero 267 del 26/11/2021 (le precedenti tariffe, valevoli dal 01/09/2012 al 31/01/2022 sono state approvate con delibera di Giunta comunale numero 172 del 28/08/2012 mentre in sede di prima applicazione, dal 01/01/2012 al 31/08/2012, le tariffe sono state approvate con delibera di Giunta comunale numero 298 del 27/12/2011).

CLASSIFICAZIONE IMPORTO
Attività ricettive alberghiere e alberghi residenziali 1 stella € 1,00
Attività ricettive alberghiere e alberghi residenziali 2 stelle € 1,50
Attività ricettive alberghiere e alberghi residenziali 3 stelle € 2,00
Attività ricettive alberghiere e alberghi residenziali 4 stelle € 2,50
Attività ricettive alberghiere e alberghi residenziali 5 stelle € 3,00
Residenze turistico-alberghiere 2 stelle € 1,00
Residenze turistico-alberghiere 3 stelle € 1,50
Residenze turistico-alberghiere 4 stelle € 2,00
Bed and breakfast € 1,00
Case ed appartamenti per vacanze € 1,00
Esercizi di affittacamere/locazioni brevi € 1,00
Agriturismo residenziale € 1,00
Case per ferie € 1,00
Ostelli per la gioventù € 1,00
Locande € 1,00
Foresterie lombarde € 1,00
Strutture alpinistiche € 1,00
Aziende ricettive all’aria aperta € 1,00
Ultima modifica: 22 Settembre 2023 alle 13:52
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