L’inquinamento acustico rappresenta uno dei problemi ambientali più complesso e urgente soprattutto nelle aree urbane.
A differenza del suono, che può essere definito in maniera oggettiva, il rumore è soggettivo e corrisponde a suoni che posso risultare sgradevoli e fastidiosi. Questo significa che ogni persona sviluppa una propria sensibilità al rumore attraverso la propria cultura, esperienza ed esposizione.
Numerosi sono gli effetti nocivi sulla salute dovuti ad un’esposizione prolungata al rumore ambientale. A seconda della durata e del livello di esposizione, il rumore può causare o aumentare la probabilità di perdita dell’udito, ipertensione, cardiopatia ischemica, disturbi del sonno, disturbi cognitivi nei bambini, …
Esistono anche relazioni causali tra rumore ed effetti psicologici come fastidio, disturbi psichiatrici ed effetti sul benessere psicosociale.
Le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie e aeroporti) costituiscono le principali sorgenti di rumore ambientale a livello europeo, sia in termini di numero di persone esposte che di livello di disturbo lamentato.
Seguono le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, pubblici esercizi), le cui problematiche sono sostanzialmente dovute al cattivo funzionamento o manutenzione di specifici impianti, attrezzature e macchinari.
Accanto a queste sorgenti, possono inoltre provocare una condizione di disturbo temporaneo, le cosiddette attività temporanee: eventi puramente musicali o parzialmente legati ad attività sonore/musicali come fiere, mercati e attività di cantiere.
A livello locale/urbano, queste sorgenti, se non sufficientemente regolamentate possono concorrere a peggiorare la qualità di vita delle persone esposte.
La riduzione dell’esposizione al rumore nell’ambiente di vita e di lavoro è, infatti, uno degli obiettivi della legislazione italiana e comunitaria per preservare e migliorare il livello di benessere dei cittadini, degli animali oltre che la fruibilità e la conservazione degli ambienti urbani e naturali.
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/10/2015 è stata approvata la “Revisione e aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale”.
Relazione tecnica
Tav. Zon_5000_A
Tav. Zon_5000_B
Tav. Zon_10000
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE
Si tratta di autorizzazioni da richiedersi ogni qualvolta si prevede si verifichino situazioni in cui la soglia del rumore consentito dalle leggi in materia, viene superata.
La norma di riferimento è la Legge 447/1995 relativa alla prevenzione e/o repressione degli episodi di inquinamento acustico.
Si distinguono due casi differenti:
- Lavorazioni in cantiere con strumenti, attrezzature o mezzi meccanici molto rumorosi.
In questo caso va richiesta all’ufficio ambiente apposita “Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee – cantieri”, che verrà rilasciata dall’ufficio stesso. - Manifestazioni all’aperto (sia private, che organizzate dal Comune), come ad esempio feste, sagre, concerti
In questo caso va presentata presso l’ufficio eventi “Istanza per il rilascio della licenza di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS per manifestazione occasionale di pubblico spettacolo in luoghi all’aperto”, alla quale farà seguito un unico provvedimento contenente, sia l’autorizzazione in deroga in materia di inquinamento acustico, che il provvedimento di deroga oraria emesso dall’ufficio Commercio.
Modello “Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee – cantieri”
Modello “Istanza per il rilascio della licenza di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS per manifestazione occasionale di pubblico spettacolo in luoghi all’aperto”
Si richiamano, in materia, i seguenti articoli del regolamento comunale di polizia rrbana:
- Art. 26 – Disposizioni generali, con limiti e divieti, per la cui violazione è prevista una sanzione pari ad € 100,00
- Art. 27 – Lavoro notturno, con limiti e divieti, per la cui violazione è prevista una sanzione pari ad € 150,00
- Art. 32 – Esercizio di mestieri artigiani, edili ed industriali, con limiti e divieti, per la cui violazione è prevista una sanzione pari ad € 100,00
- Art. 33 – Abitazioni private, con limiti e divieti, per la cui violazione è prevista una sanzione pari ad € 100,00/150,00
Va sottolineato che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, I Sez. Penale con Sentenza del 13.10.2000, “…la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, prevista dall’art. 659 – C.P. – I comma, non è depenalizzata a seguito dell’approvazione della Legge 447/1995 sull’inquinamento acustico…”.
ESPOSTI INQUINAMENTO ACUSTICO
Nei casi in cui il cittadino ravvisi il presunto superamento dei limiti acustici, generato ad esempio da attività artigianali/commerciali, nonché da manifestazioni occasionali, con spiacevoli ripercussioni in termini di disturbo della quiete, può presentare un esposto al Comune (come da modello allegato), indicando la fonte del disturbo e fornendo una serie di informazioni utili all’istruttoria della segnalazione, dando altresì la disponibilità ad accedere alla propria abitazione per l’eventuale effettuazione dei rilievi fonometrici da parte di ARPA Lombardia.
ADEMPIMENTI COMUNITARI (DIRETTIVA 2002/49/CE - D.L.GS. 194/2005 E SS.MM.II - IV FASE DI ATTUAZIONE): MAPPATURA ACUSTICA DEI DUE VIALI CITTADINI STADIO E VANONI E CONSEGUENTE PIANO D'AZIONE QUINQUENNALE (2024-2029)
Il D.Lgs. 19.08.2005 n. 194 – Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale e ss.mm.ii. – al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce competenze e procedure per:
- l’elaborazione della Mappatura acustica e delle Mappe acustiche strategiche di cui all’art. 3;
- l’elaborazione e l’adozione dei Piani di azione di cui all’art. 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
- assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 194/2005 e ss.mm.ii. viene definito “asse stradale principale” un’infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 194/2005 e ss.mm.ii., secondo scadenze prefissate dalla normativa, “le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all’art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali.”
IV FASE DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE
Sulla base dell’elaborazione dei dati relativi al 2021, acquisiti dal sistema informatico che gestisce gli ingressi in Città, il Comune di Sondrio, per la IV FASE, si è riconfermato gestore di strade comunali con traffico superiore a 3 milioni di veicoli/anno per i soli seguenti due tratti stradali:
- Viale dello Stadio (tratto svincolo Tangenziale/incrocio Via Ventina – lunghezza m. 1.183,00);
- Via E. Vanoni (tratto rotatoria presso lo svincolo Tangenziale/rotatoria incrocio Via Moro-Tonale -lunghezza m. 816,00).
MAPPATURA ACUSTICA
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 194/2005 e ss.mm.ii. viene definita «mappatura acustica» la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona.
La nuova Mappatura Acustica dei due Viali Stadio e Vanoni, è stata redatta, nei termini di legge previsti, nel 2022 ed è stata successivamente oggetto nel 2023 di minimi adeguamenti di natura tecnico-informatica, sulla base di puntuali richieste regionali/ministeriali volte a renderla pienamente conforme alle nuove linee guida MITE/ISPRA del 2022 e alla piattaforma EEA – Reportnet 3.0 – utile alla comunicazione di dati ambientali alla CE.
PIANO D’AZIONE
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. n. 194/2005 e ss.mm.ii. vengono definiti «piani di azione» i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione.
Il nuovo Piano d’azione quinquennale (2024-2029) dei due Viali Stadio e Vanoni è stato redatto, nei termini di legge previsti, nel 2024. Di seguito l’iter e la documentazione di riferimento.
ITER
- ADOZIONE
Deliberazione GC n. 102 del 08/05/2024 - PUBBLICAZIONE in data 10/05/2024 e CONSULTAZIONE PUBBLICA dal giorno 10/05/2024 al giorno 23/06/2024
Avviso di pubblicazione - APPROVAZIONE
Deliberazione GC n. 165 del 10/07/2024
ELABORATI PdA APPROVATI
ALLEGATI
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.06.2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.03.2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);
Direttiva 2020/367/CE della Commissione del 4.03.2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE);
D.Lgs. 19.08.2005 n. 194 e ss.mm.ii. – Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale