La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l’intenzione degli sposi, tramite l’esposizione sul sito internet del Comune di Sondrio all’albo pretorio filtrando “Pubblicazioni di stato civile” come tipo atto.
REQUISITI
- almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune di Sondrio;
- aver compiuto 18 anni; oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minori;
- essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a;
Il verbale di pubblicazione sarà redatto dopo esame della documentazione e verifica dei requisiti previsti dalla legge.
Se uno o entrambi gli sposi sono residenti all’estero, occorre verificare le diverse casistiche consultando l’apposita pagina informativa del Ministero degli Affari Esteri che si pubblica tra i collegamenti a fondo pagina.
COSTI
- 1 marca da bollo di euro 16,00 se entrambi residenti
- 2 marche da bollo da euro 16,00 se uno dei due sposi è residente in altro Comune
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- documento d’identità dei nubendi (carta d’identità o patente o passaporto);
- codice fiscale dei nubendi;
- richiesta del Parroco di Sondrio o del Ministro di Culto per i matrimoni che s’intendono celebrare con il rito concordatario o acattolico.
DOVE
L’operazione può essere fatta presso l’ufficio di stato civile
TEMPISTICHE
I certificati relativi alle pubblicazioni sono richiesti d’ufficio ai sensi dell’art. 18 della Legge 7.8.1990 n. 241: pertanto la richiesta di pubblicazione da parte dei nubendi deve essere presentata anzitempo, per consentire all’ufficio l’acquisizione della documentazione necessaria, ma comunque non prima di 6 mesi dalla data del matrimonio.
La pubblicazione viene effettuata per otto giorni consecutivi ed il matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno successivo agli 8 giorni.
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
E’ opportuno che i nubendi, per questioni inerenti la competenza di trascrizione dell’atto di matrimonio, non trasferiscano la residenza nel periodo che intercorre dalla data delle pubblicazioni alla data del matrimonio.
CASI PARTICOLARI
I minorenni che hanno compiuto i sedici anni possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal competente Tribunale dei Minorenni l’apposito decreto previsto dall’art. 84 del Codice Civile.
Le vedove e le divorziate non possono contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il Tribunale con decreto può autorizzare (prima dei 300 giorni) il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione dell’art. 3 Legge 898/1970.
I cittadini stranieri dovranno inoltre allegare copia del Nulla Osta al Matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia (o certificato di Capacità al matrimonio per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980) dal quale deve risultare che in base alle leggi del proprio Stato nulla osta al matrimonio, e che quindi il matrimonio celebrato in Italia è riconosciuto dal Paese straniero oltre a copia del passaporto. Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le generalità del cittadino (nome-cognome-luogo e data di nascita-paternità e maternità-cittadinanza-stato civile e residenza). Se nella suddetta dichiarazione non è precisato il luogo o la data di nascita o la paternità o la maternità, devono altresì presentare l’atto di nascita. I documenti presentati devono essere legalizzati presso l’autorità competente. (Se la certificazione viene emessa dal Comune straniero, la legalizzazione e la traduzione dovranno essere effettuate dal Consolato o Ambasciata italiana presenti sul territorio straniero).