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Registro unioni civili

Con deliberazione n. 70 del 29 novembre 2013 il Consiglio Comunale di Sondrio ha approvato il Regolamento sull’istituzione del Registro delle Unioni Civili, che si pubblica fra gli allegati. Il Regolamento definisce l’iscrizione e la cancellazione nel registro amministrativo delle Unioni Civili.
L’iscrizione può essere richiesta congiuntamente da due persone maggiorenni che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) residenti nel Comune di Sondrio da almeno un anno e coabitanti dallo stesso periodo di tempo (art. 4, comma 1), utilizzando l’apposita domanda che si pubblica fra gli allegati.
L’iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio (art. 4, comma 3).

DOVE E COME ISCRIVERSI

Su appuntamento, tramite il responsabile del “registro delle unioni civili”, presso l’ufficio anagrafe.
Per fissare l’appuntamento è possibile contattare telefonicamente l’ufficio oppure scrivere una mail.
All’atto della presentazione della domanda occorre che gli interessati si presentino entrambi con un valido documento d’identità.
La domanda dovrà essere corredata da un bollo di Euro 16,00.
L’attestazione che sarà emessa al termine della registrazione ha un costo complessivo di Euro 16,52 (euro 16,00 per marca da bollo ed euro 0,52 per diritti).

Attenzione

L’iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio.

COME CANCELLARSI

La cancellazione dal registro delle unioni civili avviene nei seguenti casi:

  • cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Sondrio di uno o entrambi i componenti dell’Unione Civile (cancellazione d’ufficio dal registro ai sensi dell’art. 5, comma 1)
  • cessazione dei rapporti affettivi e/o reciproca assistenza morale e/o materiale (cancellazione su richiesta di una o di entrambe le parti interessate)

La richiesta di cancellazione (tra gli allegati si pubblica il modello), unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti potrà essere

  • presentata direttamente allo sportello dell’ufficio anagrafe
  • oppure spedita per raccomandata A/R a Comune di Sondrio – Ufficio anagrafe – Registro delle unioni civili – Piazza Campello 1 – 23100 Sondrio
  • oppure spedita alla casella di Posta Elettronica Certificata (solo da altra casella PEC non da mail normale) alla casella PEC del Comune: protocollo@cert.comune.sondrio.it
  • oppure inviata via fax al n. 0342-526.333

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà ad inviare all’altro componente una comunicazione (art. 5, comma 3).

EFFETTI DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

In base al regolamento per il riconoscimento delle unioni civili, il Comune di Sondrio provvede a tutelare e sostenere le unioni civili al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. A tal fine gli atti dell’Amministrazione non devono prevedere condizioni discriminatorie per le unioni civili (art. 2, comma 2).
All’interno del Comune di Sondrio, chi si iscrive al registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza (art. 2, comma 3).
L’Amministrazione comunale rilascia (ai sensi dell’art. 3, comma 1) su richiesta degli interessati, attestato di unione civile basata su vincolo affettivo, inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell’art. 4 del regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall’Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. n. 223/1989).
L’attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell’Amministrazione comunale (art. 3, comma 2).

Ultima modifica: 14 Ottobre 2019 alle 16:17
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