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Separazioni e divorzi

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’AVVOCATO ai sensi dell’art. 6

Il decreto legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. “giudiziale” abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. “consensuale”, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
Le persone interessate ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti.
Laddove la trasmissione avvenga tramite PEC si comunica agli avvocati che l’indirizzo del Comune di Sondrio è protocollo@cert.comune.sondrio.it e che, per rispettare la normativa attuale in materia di documenti informatici (d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) occorre che la convenzione, opportunamente scansionata, sia accompagnata da una dichiarazione dell’avvocato di conformità all’originale cartaceo firmata digitalmente.
Maggiori informazioni sono disponibili nell’apposita pagina del sito web del Ministero della Giustizia.

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE ai sensi dell’art. 12

L’art. 12 del citato decreto legge n. 132/2014 prevede, a decorrere dal 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’ufficiale di stato civile non prima di un mese dalla stipula dell’accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. “giudiziale” abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. “consensuale”, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Qual’è il Comune competente

Il Comune competente a ricevere l’accordo è quello di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi

A chi deve essere fatta richiesta

A decorrere dall’11/12/2014, è possibile fissare un appuntamento compilando il modulo relativo che si pubblica tra gli allegati, con copia di un documento di identità di entrambi i sottoscrittori e presentandolo in uno dei seguenti modi:

Costo

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

Ultima modifica: 14 Ottobre 2019 alle 16:13
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