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Servizio idrico integrato

Il c.d. decreto crescita del 2012 (d.l. n. 179/2012 conv. con l. n. 221/2012) ha innovato la disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Si riportano di seguito i commi 20 e 21 dell’art. 34 del citato decreto:

“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”

 

Il consiglio comunale di Sondrio, con deliberazione n. 69 del 29 novembre 2013 ha deciso, avvalendosi di tale norma, di voler conformare il Comune di Sondrio alle decisioni assunte dall’ufficio d’ambito di Sondrio in materia di gestione del servizio idrico integrato e conseguentemente di individuare nella SECAM S.p.A. il gestore transitorio, nell’intero territorio comunale, della totalità del servizio idrico integrato.

In allegato si pubblicano la deliberazione n. 69/2013 e tutta la documentazione ad essa allegata, inclusa la relazione prevista dal richiamato art. 34, comma 20, del decreto legge n. 179/2012.

Ultima modifica: 5 Settembre 2019 alle 09:39
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