Per quanti si fossero dimenticati di pagare le rate della TARI alle scadenze previste, è possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando al tributo o al maggior tributo dovuto e non versato delle sanzioni amministrative pecuniarie calcolate sul primo in misure percentuali di modesta entità.
Ciò significa che:
- se il pagamento verrà effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
Così ad esempio, per due giorni di ritardo la sanzione sarà dello 0,2%, per tre giorni dello 0,3% e così via fino al quattordicesimo giorno, pari all’1,4% (ravvedimento sprint) - dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno la sanzione si applica nella misura fissa dell’1,5% (ravvedimento breve)
- dal trentunesimo al novantesimo la sanzione è dell’1,67% (ravvedimento medio)
- oltre 90 giorni dalla scadenza e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (prima di qualsiasi contestazione da parte dell’ufficio) la sanzione passerà al 3,75% (ravvedimento lungo)
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quella nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione prevista è pari al 4,29% (ravvedimento lunghissimo)
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista la dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è pari al 5% (ravvedimento ultrabiennale).
Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso per sanare le irregolarità della propria posizione tributaria qualora il Comune abbia già constatato l’avvenuta violazione o abbia iniziato accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento o di liquidazione ai sensi di legge delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 D.lgs 472/1997).
Si ricorda che, oltre all’imposta dovuta ed alla sanzione dovranno essere pagati, mediante modello F24 o bollettino di conto corrente postale (barrando lo spazio corrispondente alla casella “ravv.”) anche gli interessi legali calcolati fino al giorno dell’effettivo pagamento:
- anno 2014: 1.00%
- anno 2015: 0.50%
- anno 2016: 0.20%
- anno 2017: 0.10%
- anno 2018: 0.30%
- anno 2019: 0.80%
- anno 2020: 0.05%
- anno 2021: 0.01%
- anno 2022: 1.25%
- anno 2023: 5.00%
A decorrere dall’anno 2021, stante il disposto del DM MEF del 01/07/2020, che ha introdotto lo scorporo dell’ammontare del Tefa (tributo esercizio funzioni ambientali) spettante alla Provincia di cui all’art. 1, comma 666, legge 147/2013 e di cui all’art. 19, d. lgs. 504/1992 dalla voce/codice relativo all’ammontare della Tari (tassa rifiuti) spettante al Comune, si invitano i contribuenti ad impiegare per il calcolo del ravvedimento operoso della Tari il Portale dei tributi on line, disponibile sul sito web comunale al link https://service.sipalinformatica.it/tributi/login.xhtml?istat=14061, che permette di calcolare il ravvedimento e di stampare il modello F24 di pagamento distinguendo gli importi per la voce del tributo Tari (codice 3944) e per la voce del tributo Tefa.