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TASI – Ravvedimento operoso

Per quanti si siano dimenticati di pagare il tributo per i servizi indivisibili TASI alle scadenze previste è possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando al tributo o al maggior tributo dovuto e non versato delle sanzioni amministrative pecuniarie calcolate sul primo in misure percentuali di modesta entità.

Ciò significa che:

  •  se il pagamento verrà effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
    Così ad esempio, per due giorni di ritardo la sanzione sarà dello 0,2%, per tre giorni dello 0,3% e così via fino al quattordicesimo giorno, pari all’1,4% (ravvedimento sprint)
  • dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno la sanzione si applica nella misura fissa dell’1,5% (ravvedimento breve)
  • dal trentunesimo al novantesimo la sanzione è dell’1,67% (ravvedimento medio)
  • oltre 90 giorni dalla scadenza e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (prima di qualsiasi contestazione da parte dell’ufficio) la sanzione passerà al 3,75% (ravvedimento lungo)
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore, la sanzione prevista è pari al 4,29% (ravvedimento lunghissimo)

Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso per sanare le irregolarità della propria posizione tributaria qualora il Comune abbia già constatato l’avvenuta violazione o abbia iniziato accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento o di liquidazione ai sensi di legge delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 D.lgs 472/1997).

Si ricorda che, oltre all’imposta dovuta ed alla sanzione dovranno essere pagati, mediante modello F24 o bollettino di conto corrente postale (barrando lo spazio corrispondente alla casella “ravv.”) anche gli interessi legali calcolati fino al giorno dell’effettivo pagamento:

  • anno 2014: 1.00%
  • anno 2015: 0.50%
  • anno 2016: 0.20%
  • anno 2017: 0.10%
  • anno 2018: 0.30%
  • anno 2019: 0.80%
  • anno 2020: 0.05%
  • anno 2021: 0.01%
  • anno 2022: 1.25%
  • anno 2023: 5.00%
  • anno 2024: 2.50%

 

 

Ultima modifica: 30 Agosto 2024 alle 14:45
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