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TASI – Tassa sui servizi indivisibili

L’art. 1 comma 639 della legge 147/2013 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone:

  • dell’imposta municipale propria (IMU), legata al possesso di beni immobili e parametrata al loro possesso e valore
  • della tassa sui servizi indivisibili (TASI)
  • della tassa sui rifiuti (TARI) legate all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali

La Tasi non si applica più dal 01/01/2020 stante la sua abolizione in forza dell’art.1, comma 738, legge 160/2019.

CHI DEVE PAGARE

La TASI, introdotta dal primo gennaio 2014 come parte della IUC (art. 1, comma 639 legge 147/2013) deve essere pagata da chiunque possieda o detenga nel territorio del Comune di Sondrio fabbricati e aree edificabili come definiti ai sensi dell’IMU.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dall’intestatario del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi), entrambi sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria: in particolare l’occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell’ammontare complessivo mentre la restante parte del 90 % è corrisposta dal titolare del diritto reale.
Qualora l’unità immobiliare detenuta dall’occupante è destinata ad abitazione principale (come definita ai fini IMU) – ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9-costui non deve pagare la TASI mentre il titolare del diritto reale deve pagarla nella misura del 90 % dell’ammontare complessivo.

In caso di pluralità di possessori e/o di detentori, i possessori e/o i detentori rispondono in solido per ognuna delle due obbligazioni tributarie TASI cui sono assoggettati.

CHI NON DEVE PAGARE

Sono esenti dal pagamento dalla TASI:

  • il possessore ed eventuale detentore di abitazione principale e relative pertinenze (a condizione che l’abitazione non sia censita nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9)
  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci che li adibiscono ad abitazione principale e relative pertinenze, incluse le unità immobiliari adibite a dimora di studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica
  • gli alloggi sociali come definiti dal Decreto dal Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 146 del 24/06/2008
  • la casa coniugale, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • una sola unità immobiliare non locata, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero (art. 7 regolamento TASI)
  • una sola unità immobiliare, non locata, posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o di usufrutto che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 5 regolamento IMU che la equipara all’abitazione principale)
  • i terreni agricoli

PARTICOLARI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico artistico di cui all’art. 10 del d. lgs. 42 del 22/01/2004.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 4 regolamento). L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dal servizio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il soggetto passivo ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che il Comune si riserva di sottoporre a controllo di veridicità tramite apposito sopralluogo.

L’imposta è ridotta del 25% per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato che rispettino i requisiti della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Per quanto concerne il comodato di uso gratuito, dal 1 gennaio 2016 si può usufruire di una riduzione della base imponibile TASI pari al 50%, a patto che si realizzino tutte le seguenti condizioni:

  • gli immobili non devono essere accatastati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9
  • gli immobili devono essere concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli-genitori)
  • chi riceve l’immobile deve utilizzarlo come abitazione principale ovvero esservi residente anagraficamente e dimorarvi abitualmente
  • chi concede in comodato deve trovarsi in una di queste due situazioni:
    • deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente a Sondrio
    • deve possedere un immobile, adibito a sua abitazione principale (non accatastato nelle categorie A/1, A/8, A/9), e un altro immobile, dato in comodato a parente in linea retta di primo grado, entrambi siti a Sondrio
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate
  • per poter usufruire della riduzione occorre presentare la dichiarazione TASI entro il termine di legge redatta sull’apposito modello ministeriale
  • a partire dall’anno 2019 il beneficio si estende, in caso di decesso del comodatario, al coniuge di costui in presenza di figli minori

COME SI CALCOLA

Calcolo automatico tramite portale

Il calcolo è possibile accedendo al portale calcolo IMU e TASI online.

In tale portale è possibile:

  • avere informazioni sul tributo
  • visionare la rendita catastale dall’Agenzia del Territorio
  • calcolare il tributo dovuto
  • stampare il modello F24 precompilato
  • stampare la scheda contribuente

Calcolo manuale

Al fine del calcolo della TASI, il valore imponibile da prendere in considerazione e sul quale applicare l’aliquota deliberata dal Consiglio Comunale, è il medesimo che si deve determinare per la liquidazione dell’IMU e pertanto si rimanda alla pagina del sito Internet inerente l’IMU.

Le seguenti aliquote stabilite dal Comune per l’anno 2015, confermate per gli anni 2016-2017-2018 (delibere di Consiglio Comunale numeri 79 del 21/12/2015, 73 del 22/12/2016 e 79 del 20/12/2017) sono state ulteriormente confermate per l’anno 2019 (delibera di Consiglio Comunale numero 75 del 20/12/2018):

  • 2,00 per mille (codice tributo 3958) per l’abitazione principale (categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (come definite ai fini IMU) con detrazione per figli di età inferiore ad anni 26 residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nell’immobile (euro 20 per un figlio, euro 50 per due figli, euro 100 da tre figli in su):
  • 2,50 per mille (codice tributo 3961) per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • 0,80 per mille (codice tributo 3961) per altri fabbricati;
  • 1,00 per mille (codice tributo 3959) per fabbricati rurali strumentali;
  • 0,80 per mille (codice tributo 3960) per aree fabbricabili

 

QUANDO E COME SI PAGA

Scadenze di pagamento:

  • acconto o unica soluzione entro il 17 giugno;
  • saldo entro il 16 dicembre

Se l’importo annuo della TASI è uguale o inferiore a euro 5 il versamento non va effettuato .

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro superiore o inferiore (ad esempio, euro 24,49 si arrotondano a euro 24; euro 24,50 si arrotondano a euro 25; euro 24,51 si arrotondano a euro 25).

La TASI si paga mediante modello F24, in banca, in posta oppure con home-banking

Il codice identificativo del Comune di Sondrio e I829.

DICHIARAZIONE

Le dichiarazioni ai fini TASI si presentano impiegando i medesimi modelli di dichiarazione previsti per l’ IMU.

La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la circostanza o la variazione da dichiarare; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2019, nei casi previsti, devono essere dichiarate entro il 31/12/2020 (nuovo termine introdotto dal 01/01/2019 ai sensi dell’art. 3-ter della legge 58/2019 di conversione del decreto legge 34/2019).

Vi consigliamo di leggere le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere nel dettaglio i casi in cui la dichiarazione va presentata.

Ad eccezione delle fattispecie di abitazione principale e relative pertinenze, tutte le esenzioni, riduzioni, agevolazioni, come pure le variazioni che incidono sul valore delle aree fabbricabili devono essere dichiarate ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio tributario.

La dichiarazione TASI ha effetto anche per gli anni successivi.
E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta.

COSA FARE SE CI SI E' DIMENTICATI DI PAGARE

Per chi si fosse dimenticato di pagare le rate della TARI, è possibile effettuare il ravvedimento operoso accedendo all’apposita sezione.

Ultima modifica: 17 Ottobre 2022 alle 15:11
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