CHE COSA SONO
La legge 20 maggio 2016 n.76 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, è entrata in vigore il 5 giugno 2016.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 luglio 2016 n. 144 sono state stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio di stato civile (art. 1, comma 34, della legge).
I testi sono disponibili gratuitamente su www.normattiva.it
L’unione civile consiste nell’unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che ne fanno dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni.
COSA OCCORE FARE
Occorre formalizzare la richiesta.
A tal fine occorre compilare l’apposito modulo che si pubblica tra gli allegati, che ha lo scopo di iniziare la raccolta dati e l’istruttoria.
L’ufficio di stato civile avviserà le persone interessate che dovranno recarsi di persona e formalizzare la richiesta di costituzione, fissando una data per la successiva dichiarazione formale di costituzione dell’unione.
Il modulo provvisorio può anche essere firmato e spedito senza presentarsi allo sportello come indicato in calce allo stesso modulo.
DOVE
L’operazione può essere fatta presso l’ufficio di stato civile