Gli elettori affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione e gli elettori che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettomedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, una dichiarazione in carta libera sul modello che si pubblica in allegato attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006 n. 22 come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46).
Possono richiedere l’esercizio del diritto di voto a domicilio gli elettori:
- affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 legge n. 104/1992 – trasporto pubblico per disabili organizzato dal comune;
- affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione.
La sussistenza dei requisiti deve essere accertata dall’ASST: recapito telefonico 0342-555435. Recapiti ulteriori vengono resi disponibili in occasione delle singole consultazioni elettorali.
Una volta pervenuta la domanda con il relativo certificato, il Comune provvederà a trasmettere la documentazione al seggio elettorale competente, che si recherà a domicilio per raccogliere il voto.