Comune di Sondrio - portale istituzionale

L.R. 21/2019: seconda legge di semplificazione 2019

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 50 del 13 dicembre 2019 la L.R. 10 dicembre 2019 n. 21 "Seconda legge di semplificazione 2019".

In particolare apportate modifiche:

  • (art. 6) agli artt. 2, 8 e 10 L.R 33/2015 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche";
  • (art. 7) all’art. 32 L.R. 12/2005 "Legge per il governo del territorio":
    Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    «3 bis. Ferme restando la previsione di cui all’articolo 1,
    comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
    (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
    segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio
    assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai
    sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, per
    gli edifici funzionali ad attività economiche, le disposizioni
    di cui al comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale
    19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà
    di impresa, il lavoro e la competitività), per le pratiche edilizie relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche il proprietario di un immobile o chi ne abbia titolo
    può richiedere allo sportello unico per l’edilizia indicazioni e
    chiarimenti preliminari all’eventuale presentazione formale
    di istanze, segnalazioni o comunicazioni riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di
    pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché
    con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile. Lo sportello fornisce le indicazioni e i chiarimenti all’interessato entro trenta giorni dal ricevimento della
    richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni
    competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono,
    in ogni caso, sull’istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente
    comma è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei
    soli diritti di segreteria previsti dalla legge.».

Testo di legge.

Ultima modifica: 13 Dicembre 2019 alle 09:00
torna all'inizio del contenuto