Con la Legge regionale 6 dicembre 2024 – n. 20 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024” la Regione Lombardia ha iniziato il processo di adeguamento della normativa regionale al DL Salva Casa n. 69/2024 convertito nella legge 105/2024.
L’art. 26 infatti modifica gli art. 33, 52 e 53 della legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio) per allineare il regime giuridico degli interventi a quelli del DPR 380/2001 modificato con il “salva casa”.
L’art. 27 invece, sempre nell’ottica di allineare il regime giuridico degli interventi a quelli del DPR 380/2001 modificato con il “salva casa”, apporta modiche all’art. 2 alla Legge Regionale 10 marzo n. 7 “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”.
Con il medesimo provvedimento agli art. 28, 29 e 30 sono state apportate altre modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio):
Art. 28: Modifica gli articoli 80, 81 e 82 della legge regionale, aggiornando alcuni riferimenti legislativi e allineando le competenze amministrative alle disposizioni del d.p.r. 380/2001 e per quanto attiene le procedure di autorizzazione paesaggistica al d.p.r. 31/2017. Inoltre, apporta modifiche agli Allegati A relativi ai canali e ai laghi.
Art. 29: Specifica le disposizioni urbanistico-edilizie per gli insediamenti commerciali.
Art. 30: Aggiunge il comma 5 ter all’articolo 51, consentendo l’insediamento di strutture per il ricovero di animali di affezione in ambiti urbani e agricoli, nel rispetto della l.r. 33/2009 e del regolamento regionale 2/2017, con possibilità per i comuni di escludere alcune aree e fissare criteri per l’inserimento urbano.