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Vecchia IMU – Imposta municipale propria (in vigore sino al 31/12/2019)

L’art. 1 comma 639 della legge 147/2013 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone:

  • dell’imposta municipale propria (IMU), legata al possesso di beni immobili e parametrata al loro possesso e valore
  • della tassa sui servizi indivisibili (TASI)
  • della tassa sui rifiuti (TARI) legate all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L’IMU, acronimo di imposta municipale propria, è l’imposta che va pagata sugli immobili di cui si è proprietari o su cui si ha un diritto reale.

CHI DEVE PAGARE

L’IMU deve essere pagata dal proprietario o dal titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, abitazione, uso, superficie, enfiteusi). Nel caso di leasing-locazione finanziaria, l’imposta va assolta dal locatario a partire dalla data di stipula del relativo contratto e per tutta la sua durata. Nella fattispecie di concessione di aree demaniali, è tenuto al versamento del tributo il concessionario. Coloro che sono obbligati a pagarla, si chiamano soggetti passivi e devono essere intesi come titolari di situazioni giuridiche di possesso qualificato. Ciò anche se non sono residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.

Le aliquote IMU vigenti per l’anno 2019 sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale numero 75 del 20/12/2018 (sono le medesime degli anni 2015-2016-2017-2018).

Per l’ipotesi di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazione di proprietà in cui si risiede e si dimora abitualmente) e pertinenze (n. 1 box o posto auto cat . C/6,  n. 1 cantina cat. C/2, n. 1 tettoia cat. C/7) si applica l’aliquota dello 0,40% e si effettua una detrazione massima di euro 200, rapportata al numero di proprietari residenti e dimoranti nell’immobile e ai mesi in cui esso ha costituito per costoro abitazione principale (tale detrazione spetta anche per le pertinenze sopracitate qualora non sia stata utilizzata tutta la detrazione per l’abitazione principale).

Per altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, ecc., negozi, uffici, capannoni ed aree fabbricabili si applica l’aliquota del  0,98% (c.d. aliquota ordinaria).

Per gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS per le proprie finalità istituzionali si applica aliquota pari allo 0,88%.

Per i fabbricati delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 concessi in comodato d’uso gratuito da genitore a figlio e viceversa con rendita catastale pari o minore a 450 euro, si applica aliquota pari allo 0,88% purché la presenza del comodatario nell’immobile sia confermata dalle risultanze anagrafiche e sia segnalata tramite la dichiarazione annuale IMU da presentare al Comune entro i termini fissati dalla legge.

Sempre in merito al comodato di uso gratuito di cui sopra, dal 1 gennaio 2016 si può usufruire di una riduzione della base imponibile IMU pari al 50%, a patto che si realizzino tutte le seguenti condizioni:

  • gli immobili non devono essere accatastati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
  • gli immobili devono essere concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli-genitori);
  • chi riceve l’immobile deve utilizzarlo come abitazione principale ovvero esservi residente anagraficamente e dimorarvi abitualmente;
  • chi concede in comodato deve trovarsi in una di queste due situazioni:
    a) deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente a Sondrio;
    ​b)deve possedere un immobile, adibito a sua abitazione principale (non accatastato nelle categorie A/1, A/8, A/9), e un altro immobile, dato in comodato a parente in linea retta di primo grado, entrambi siti a Sondrio;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • per poter usufruire della riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU entro il termine di legge redatta sull’apposito modello ministeriale;
  • a partire dall’anno 2019 il beneficio si estende, in caso di decesso del comodatario, al coniuge di costui in presenza di figli minori.

Le due agevolazioni per il comodato ovvero la riduzione dell’aliquota allo 0,88% e la riduzione della base imponibile al 50 % si cumulano se ricorrono tutte le condizioni di cui sopra per ambedue le casistiche.

CHI NON DEVE PAGARE

Fattispecie per cui non è dovuta l’IMU:

  • i possessori di abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze di queste ultime;
  • i titolari di diritti reali di proprietà o di usufrutto che siano persone fisiche anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente in relazione ad una sola unità immobiliare e a condizione che non risulti locata (art. 5 regolamento);
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • una e una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari adibite a dimora di studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge (Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 146 del 24/06/2008);
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (categoria catastale D/10);
  • i terreni agricoli (Circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14/06/1993).

DEFINIZIONI UTILI

Cosa si intende per abitazione principale

E’ il fabbricato, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, solo un immobile può essere considerato abitazione principale.

Cosa si intende per pertinenza

E’ l’unità immobiliare al servizio dell’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate (quindi, ad esempio, se si possiedono l’abitazione principale e due box categoria C6, uno solo potrà essere considerato pertinenza dal soggetto passivo mentre l’altro sarà assoggettato al pagamento dell’IMU). Il concetto di pertinenza si trova all’art. 817 codice civile.

COME SI CALCOLA

Calcolo automatico tramite portale

Il calcolo è possibile accedendo al portale calcolo IMU e TASI online.

In tale portale è possibile:

  • avere informazioni sul tributo
  • visionare la rendita catastale dall’Agenzia del Territorio
  • calcolare il tributo dovuto
  • stampare il modello F24 precompilato
  • stampare la scheda contribuente

Calcolo manuale

Per i fabbricati iscritti in catasto l’IMU si calcola sulla rendita catastale dell’immobile.
E’ un valore stabilito dal catasto e si trova scritto sull’atto di acquisto o su una visura catastale aggiornata.
La rendita catastale deve essere rivalutata del 5%, applicando i seguenti moltiplicatori:

Cat. Descrizione categoria catastale Moltiplicatore
A Abitazioni 160
A/10 Uffici e studi privati 80
B Uffici pubblici, caserme 140
C/1 Negozi 55
C/2 Cantine, sottotetti, depositi 160
C/3, C/4, C/5 Laboratori artigianali, fabbricati per sport 140
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 160
C/7 Tettoie chiuse e aperte 160
D Capannoni, cinema, teatri, alberghi, opifici 65
D/5 Istituti bancari, di cambio e di assicurazione 80

All’importo così ottenuto (valore imponibile) deve essere applicata l’aliquota deliberata.

  • Per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile cui applicare l’aliquota deliberata è determinato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3 del d. lgs. 504/1992.
  • Per le aree fabbricabili il valore imponibile cui applicare l’aliquota deliberata è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, commi 5 e 6 d. lgs. 504/1992); a tal proposito si fa presente che il Comune di Sondrio ha stabilito appositi valori di riferimento (art. 3 regolamento) per le aree fabbricabili, disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale.

L’importo così ottenuto deve essere versato in base alle percentuali di possesso dell’immobile e al periodo di possesso nel corso dell’anno, nel senso che un possesso che si protrae per almeno 15 giorni in un mese deve considerarsi un mese intero.

Particolari riduzioni ed agevolazioni

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico artistico di cui all’art. 10 del d. lgs. 42 del 22/01/2004.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 4 regolamento). L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dal servizio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il soggetto passivo ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che il Comune si riserva di sottoporre a controllo di veridicità tramite apposito sopralluogo.

L’imposta è ridotta del 25% per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato che rispettino i requisiti della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

 

QUANDO E COME SI PAGA

Scadenze di pagamento

  • acconto o unica soluzione entro il 17 giugno
  • saldo entro 16 dicembre

Se l’importo annuo dell’IMU è  inferiore a € 21,00 il versamento non va effettuato.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro superiore o inferiore (ad esempio, euro 24,49 si arrotondano a euro 24; euro 24,50 si arrotondano a euro 25; euro 24,51 si arrotondano a euro 25).

L’IMU si paga mediante modello F24, in banca, in posta oppure con home banking.

Il codice identificativo del Comune di Sondrio è I829.

I codici tributo da indicare nel modello sono:

  • 3912 abitazione principale e pertinenze
  • 3918 altri fabbricati (altri appartamenti, negozi, uffici, ecc.) eccetto categoria catastale D
  • 3930 quota Comune (aliquota 0,22%) immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.)
  • 3925 quota Stato (aliquota 0,76%) immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.)
  • 3916 aree fabbricabili

DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la circostanza o la variazione da dichiarare; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2019, nei casi previsti, devono essere dichiarate entro il 31/12/2020 (nuovo termine introdotto dal 01/01/2019 ai sensi dell’art. 3-ter della legge 58/2019 di conversione del decreto legge 34/2019).

Vi consigliamo di leggere le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere nel dettaglio i casi in cui la dichiarazione va presentata.

Ad eccezione delle fattispecie di abitazione principale e relative pertinenze, tutte le esenzioni, riduzioni, agevolazioni, come pure le variazioni che incidono sul valore delle aree fabbricabili devono essere dichiarate ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio tributario.

La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi.
E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta.

COSA FARE SE CI SI E' DIMENTICATI DI PAGARE

Per chi si fosse dimenticato di pagare le rate dell’IMU, è possibile effettuare il ravvedimento operoso accedendo all’apposita sezione.

Ultima modifica: 9 Aprile 2024 alle 10:19
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