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Manutenzione terreni incolti

Tramite azioni di controllo si intende sensibilizzare i cittadini in merito alla cura delle aree di proprietà libere da edificazione, ubicate sia in città che nelle frazioni, spesso lasciate in stato di abbandono, di deposito abusivo di rifiuti e conseguenze igienico-sanitarie.

La materia è disciplinata dai seguenti regolamenti comunali che si riportano integralmente in allegato:

  • regolamento comunale di igiene urbana – Art. 25, art. 26, art 39 comma 6
  • regolamento comunale di polizia urbana – Art. 9 comma 12/14 e art. 13 comma 4/5

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

Regolamento comunale di igiene urbana – Art. 25

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

Regolamento comunale di igiene urbana – Art. 26

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità.
A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l’inquinamento dei terreni stessi e/o adiacenti, curandone con diligenza la
manutenzione e il corretto stato di efficienza.

SANZIONI

Regolamento comunale di igiene urbana – Art. 39, comma 6

6. Per violazioni alle norme degli artt. 25 e 26: inosservanza degli obblighi di mantenimento del decoro e della pulizia di aree e terreni: € 100,00* (cento/00)

* importo così modificato con delibera di giunta  n. 28 del 17/02/2009

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Regolamento comunale di polizia urbana – Art. 9, comma 12/14

12. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l’obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
14. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € 150,00 (centocinquanta/00)

DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

Regolamento comunale di polizia urbana – Art. 13, comma 4/5

4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 9, comma 12, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili e comunque in area abitata, hanno l’obbligo di mantenerle in condizioni decorose e di provvedere al periodico taglio dell’erba affinché sia assicurato l’igiene e il decoro. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € 100,00 (cento/00).

SEGNALAZIONI

Per eventuali segnalazioni:

Ultima modifica: 1 Ottobre 2019 alle 13:45
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