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Nuova IMU – Imposta municipale propria

L’art. 1, comma 738, legge 160/2019 ha stabilito che l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, legge 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni attinenti la Tassa Rifiuti (TARI); di conseguenza a decorrere dal 01/01/2020 non viene più applicata la Tassa Servizi Indivisibili (TASI) e l’IMU è disciplinata dai commi 738 e seguenti dell’art. 1, legge 160/2019.
I tributaristi, al fine di distinguere tale IMU da quella vigente dal 01/01/2012 al 31/12/2019, utilizzano la locuzioni di nuova IMU per la prima e di vecchia IMU per la seconda imposta municipale:

  • nuova IMU dal 01/01/2020
  • vecchia IMU dal 01/01/2012 al 31/12/2019

Le aliquote IMU vigenti per l’anno 2020 sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale numero 22 del 28/05/2020.
Tali aliquote sono state confermate per l’anno 2021 in forza della delibera di Consiglio Comunale numero 83 del 22/12/2020.
Tali aliquote sono state confermate altresì per l’anno 2022 in forza della delibera di Consiglio Comunale numero 86 del 22/12/2021.
Tali aliquote sono state confermate altresì per l’anno 2023 in forza della delibera di Consiglio Comunale numero 87 del 22/12/2022.
Tali aliquote sono state confermate altresì per l’anno 2024 in forza della delibera di Consiglio Comunale numero 92 del 21/12/2023.

CHI DEVE PAGARE

L’IMU deve essere pagata dal proprietario o dal titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, abitazione, uso, superficie, enfiteusi).
Nel caso di leasing-locazione finanziaria, l’imposta va assolta dal locatario a partire dalla data di stipula del relativo contratto e per tutta la sua durata, anche per immobili da costruire o in corso di costruzione. Nella fattispecie di concessione di aree demaniali, è tenuto al versamento del tributo il concessionario.
E’ soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Coloro che sono obbligati a pagarla, si chiamano soggetti passivi e devono essere intesi come titolari di situazioni giuridiche di possesso qualificato. Ciò anche se non sono residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.

Gli oggetti di imposta sono tre: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (art. 1, comma 741, legge 160/2019).

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (art. 1, comma 743, legge 160/2019).

Le aliquote IMU vigenti per l’anno 2020 sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale numero 22 del 28/05/2020.
Tali aliquote sono state confermate per l’anno 2021 in forza della delibera di Consiglio Comunale numero 83 del 22/12/2020.
Tali aliquote sono state confermate altresì per l’anno 2022 in forza della delibera di Consiglio Comunale numero 86 del 22/12/2021.
Tali aliquote sono state confermate altresì per l’anno 2023 in forza della delibera di Consiglio Comunale numero 87 del 22/12/2022.

Per l’ipotesi di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazione di proprietà in cui si risiede e si dimora abitualmente) e pertinenze (n. 1 box o posto auto cat . C/6, n. 1 cantina cat. C/2, n. 1 tettoia cat. C/7) si applica l’aliquota dello 0,60% e si effettua una detrazione massima di euro 200, rapportata al numero di proprietari residenti e dimoranti nell’immobile e ai mesi in cui esso ha costituito per costoro abitazione principale (tale detrazione spetta anche per le pertinenze sopracitate qualora non sia stata utilizzata tutta la detrazione per l’abitazione principale).

Per altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, altre tettoie., negozi, uffici, capannoni, opifici ed aree fabbricabili si applica l’aliquota del 1,06% (c.d. aliquota ordinaria).

Per gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS per le proprie finalità istituzionali si applica aliquota pari allo 0,96%.

Per i fabbricati delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 concessi in comodato d’uso gratuito da genitore a figlio e viceversa con rendita catastale pari o minore a 450 euro, si applica aliquota pari allo 0,96% purché la presenza del comodatario nell’immobile sia confermata dalle risultanze anagrafiche e sia segnalata tramite la dichiarazione annuale IMU da presentare al Comune entro i termini fissati dalla legge.
Sempre in merito al comodato di uso gratuito di cui sopra, dal 1 gennaio 2016 si può usufruire di una riduzione della base imponibile IMU pari al 50%, a patto che si realizzino tutte le seguenti condizioni:

  • gli immobili non devono essere accatastati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
  • gli immobili devono essere concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli-genitori);
  • chi riceve l’immobile deve utilizzarlo come abitazione principale ovvero esservi residente anagraficamente e dimorarvi abitualmente;
  • chi concede in comodato deve trovarsi in una di queste due situazioni:
    • deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente a Sondrio;
    • deve possedere un immobile, adibito a sua abitazione principale (non accatastato nelle categorie A/1, A/8, A/9), e un altro immobile, dato in comodato a parente in linea retta di primo grado, entrambi siti a Sondrio;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • a partire dall’anno 2019 il beneficio si estende, in caso di decesso del comodatario, al coniuge di costui in presenza di figli minori;
  • si richiede di presentare al Servizio Tributi la dichiarazione IMU redatta sull’apposito modello ministeriale per segnalare la sussistenza del comodato con le caratteristiche enunciate nei punti precedenti entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi delle circostanze che conferiscono diritto a fruire del beneficio di cui trattasi.

Le due agevolazioni per il comodato ovvero la riduzione dell’aliquota allo 0,96% e la riduzione della base imponibile al 50 % si cumulano se ricorrono tutte le condizioni di cui sopra per ambedue le casistiche.

Sono soggetti ad IMU, dal 01/01/2020, anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce); essi scontano una aliquota dello 0.25% (art. 1, comma 751, legge 160/2019). Si rammenta che a decorrere dal 01/01/2022 tali fabbricati sono esenti da IMU ma per fruire del beneficio dell’esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune la denuncia IMU ai sensi dell’art. 1, comma 769, ultimo capoverso, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Altresì viene applicata l’IMU, dal 01/01/2020, sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; essi scontano una aliquota dello 0.10 % (art. 1, comma 750, legge 160/2019).

Dal 01/01/2020 sono soggetti ad IMU con aliquota ordinaria (1.06%) le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, sebbene non siano locate o concesse in comodato d’uso (la legge 160/2019, all’art. 1, comma 780, ha previsto l’abrogazione dell’art. 13, d.l. 201/2011 che prevedeva tale esenzione, introdotta dal 01/01/2015, in forza dell’art. 9-bis, d.l. 47/2014, convertito in legge 80/2014).

Dal 01/01/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 48, legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetta all’applicazione dell’IMU con aliquota ordinaria (1.06%) e con riduzione dell’imposta al 50% una sola unità immobiliare ad uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Dal 01/01/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 743, legge 30 dicembre 2021, n. 234, la riduzione dell’imposta è innalzata al 62.5% ovvero l’Imu si applica nella misura del 37.5% dell’imposta calcolata con utilizzo dell’aliquota ordinaria (1.06%).

Dal 01/01/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 743, legge 30 dicembre 2021, n. 234, la misura della riduzione dell’imposta per la fattispecie di cui all’art. 1, comma 48, legge 30 dicembre 2020, n. 178 torna ad applicarsi nella misura del 50 % dell’imposta calcolata con utilizzo dell’aliquota ordinaria (1.06 %).

I contribuenti che sono in possesso dei requisiti per beneficiare di tale agevolazione tributaria presentano al Servizio Tributi la denuncia Imu redatta su modello ministeriale approvato con DM MEF 29/07/2022 entro il termine di legge del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni che incidono sull’ammontare dell’IMU, indicando i dati catastali dell’immobile su cui intendono applicare il beneficio tributario e documentando il possesso dei requisiti di legge menzionati.

CHI NON DEVE PAGARE

Fattispecie per cui non è dovuta l’IMU:

  • i possessori di abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze di queste ultime;
  • i possessori che siano persone fisiche anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente in relazione ad una sola unità immobiliare da loro posseduta e a condizione che non risulti locata (art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, legge 160/2019);
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari adibite a dimora di studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge (Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 146 del 24/06/2008) adibiti ad abitazione principale;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (non appartenente alle categorie catastali A1/A8/A9), posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • i terreni agricoli (Circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14/06/1993 e art. 1, comma 758, lett. d), legge 160/2019).

Ai sensi dell’art. 1, comma 759, legge 160/2019, sono esenti dall’IMU per il periodo dell’anno per cui sussistono le prescritte condizioni:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti;
    dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Come previsto dal Decreto legge 19/05/2020, n. 34, art. 177, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata dell’IMU per:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

In sede di conversione in legge del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, la legge 17 luglio 2020 n. 77, con l’art. 177, comma 1, lett. b-bis), ha disposto l‘esenzione dal pagamento della prima rata IMU per l’anno 2020 anche per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita’ di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Si informa che il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 78, nell’ottica di agevolare la ripresa economica dei soggetti che operano nei settori del turismo e dello spettacolo, gravemente danneggiati dagli effetti derivanti dalla pandemia da Coronavirus, ha previsto ulteriori misure di esonero.
In particolare, non è dovuta la seconda rata della Imu per l’anno 2020 per:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche’ immobili degli stabilimenti termali
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu’, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita’ di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate.
    Si informa che in sede di conversione in legge del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, la legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha integrato l’art. 78 del decreto legge 104/2020 stabilendo che l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all’articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si informa che il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l’art. 9 ha previsto che per l’anno 2020, non e’ dovuta la seconda rata dell’IMU di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita’ indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate. Il testo integrale del decreto legge 137/2020 e l’allegato 1 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 269 del 28/10/2020.

  DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137
  Allegato 1
  Allegato 2

Si informa che il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, con l’art. 5 ha statuito la cancellazione della rata di saldo Imu anno 2020, in scadenza il 16/12/2020, per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco di cui all’allegato 2 del decreto legge medesimo, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività prima citate.

  Allegato 2

Si informa che il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, con l’art. 1 ha statuito la cancellazione della rata di saldo Imu anno 2020, in scadenza il 16/12/2020, anche per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite al codice Ateco 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori), a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività prima citate.

Si informa che il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, con l’art. 8 ha specificato che le esenzioni della Imu di cui all’art. 1, commi 738 e seguenti della legge 160/2019, previste dai decreti legge 34/2020 convertito in legge 77/2020, 104/2020 convertito in legge 126/2020, 137/2020 convertito in legge 176/2020 e 149/2020 e 154/2020, si applicano ai soggetti passivi come individuati dall’art. 1, comma 743, legge 160/2019.

Si informa che in sede di conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, la legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha integrato l’art. 9 del decreto legge 137/2020 prevedendo che ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività (riferite ai codici ATECO riportatinell’Allegato 1) al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La legge 176/2020 ha poi aggiunto un art. 9-bis statuendo che ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell’articolo 9 del presente decreto, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1,commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite aicodici ATECO riportati nell’Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto.

La legge 176/2020 ha introdotto l’art. 9-ter specificando che le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

Resta fermo che l’esenzione IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati aspettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate opera non soltanto per il saldo 2020 ma altresì per gli anni 2021 e 2022 (sia acconto che saldo), come previsto dall’art. 78, comma 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.
Si informa che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, con l’art. 1, comma 599 ha previsto che in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed andbreakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoriacatastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, saleda ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si informa che la legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni uno), ha aggiunto all’art. 6 del decreto legge 41/2021 un articolo 6-sexies che prevede una esenzione dal pagamento della prima rata della nuova Imu anno 2021 per cui in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto 22 marzo 2021, n. 41; l’esenzione prima rata nuova Imu anno 2021 si applica solamente agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Si informa che la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni bis) ha aggiunto un art. 4-ter per cui si dispone un esonero dal pagamento dell’Imu per l’anno 2021 a beneficio delle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e’ sospesa sino al 30 giugno 2021. Siffatta esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosita’ successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e’ sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti proprietari/locatori che si trovano nelle citate condizioni hanno diritto a chiedere al Comune il rimborso della prima rata Imu anno 2021 pagata entro il termine del 16 giugno 2021.

Al fine di agevolare l’attività di controllo cui è preposto il Servizio Tributi, si chiede che i soggetti che sono in possesso dei requisiti per fruire delle esenzioni di acconto e/o di saldo Imu per l’anno 2020 e per l’anno 2021, introdotte dai Decreti legge 34/2020, 104/2020, 137/2020, 149/2020 e 154/2020 e relative leggi di conversione come pure dalle leggi 178/2020, 69/2021 e 106/2021, presentino una comunicazione in cui vengono indicati i dati catastali degli immobili che beneficiano dell’esenzione e in cui viene documentata la sussistenza dei requisiti che conferiscono il diritto all’esenzione.
La comunicazione può essere inviata via mail a tributi@comune.sondrio.it o via pec a protocollo@cert.comune.sondrio.it

Si informa che dal 1 gennaio 2023, stante la previsione normativa dell’art. 1, comma 81, legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prevista una fattispecie di esenzione Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per fruire del beneficio il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
Analoga comunicazione deve essere trasmessa al Comune di ubicazione degli immobili allorché cessa il diritto all’esenzione.

DEFINIZIONI UTILI

Cosa si intende per abitazione principale

E’ il fabbricato, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, solo un immobile può essere considerato abitazione principale.

Per effetto della sentenza della Consulta numero 209/2022 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022, considerando l’art. 136 Costituzione, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Cosa si intende per pertinenza

E’ l’unità immobiliare al servizio dell’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate (quindi, ad esempio, se si possiedono l’abitazione principale e due box categoria C6, uno solo potrà essere considerato pertinenza dal soggetto passivo mentre l’altro sarà assoggettato al pagamento dell’IMU). Il concetto di pertinenza si trova all’art. 1, comma 741, lett. b), legge 160/2019.

COME SI CALCOLA

Calcolo manuale

Per i fabbricati iscritti in catasto l’IMU si calcola sulla rendita catastale dell’immobile.
E’ un valore stabilito dal Catasto e si trova scritto sull’atto di acquisto o su una visura catastale aggiornata (art. 1, comma 745, legge 160/2019 e DM MEF 28/1998).
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.

La rendita catastale deve essere rivalutata del 5%, applicando i seguenti moltiplicatori:

Cat. Descrizione categoria catastale Moltiplicatore
A Abitazioni 160
A/10 Uffici e studi privati 80
B Uffici pubblici, caserme 140
C/1 Negozi 55
C/2 Cantine, sottotetti, depositi 160
C/3, C/4, C/5 Laboratori artigianali, fabbricati per sport 140
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 160
C/7 Tettoie chiuse e aperte 160
D Capannoni, cinema, teatri, alberghi, opifici 65
D/5 Istituti bancari, di cambio e di assicurazione 80

All’importo così ottenuto (valore imponibile) deve essere applicata l’aliquota deliberata.

  • Per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile cui applicare l’aliquota deliberata è determinato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3 del d. lgs. 504/1992.
  • Per le aree fabbricabili il valore imponibile cui applicare l’aliquota deliberata è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione o a far data dell’adozione degli strumenti urbanistici (art. 1, comma 746, legge 160/2019); a tal proposito si fa presente che il Comune di Sondrio ha stabilito appositi valori di riferimento (art. 3 regolamento) per le aree fabbricabili, disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale.
  • In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
  • Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

L’imposta IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Particolari riduzioni ed agevolazioni

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico artistico di cui all’art. 10 del d. lgs. 42 del 22/01/2004 (art. 1, comma 747, lett. a), legge 160/2019).

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 4 regolamento). L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dal servizio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, che il Comune si riserva di sottoporre a controllo di veridicità tramite apposito sopralluogo (art. 1, comma 747, lett. b), legge 160/2019).

L’imposta è ridotta del 25% per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato che rispettino i requisiti della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (art. 1, comma 760, legge 160/2019).

QUANDO E COME SI PAGA

Scadenze di pagamento

  • acconto o unica soluzione entro il 16 giugno
  • saldo entro 16 dicembre

Se l’importo annuo dell’IMU è inferiore a € 21,00 il versamento non va effettuato.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro superiore o inferiore (ad esempio, euro 24,49 si arrotondano a euro 24; euro 24,50 si arrotondano a euro 25; euro 24,51 si arrotondano a euro 25), ai sensi dell’art. 1, comma 166, legge 296/2006.

L’IMU si paga mediante modello F24, in banca, in posta oppure con home banking.

Il codice identificativo del Comune di Sondrio è I829.

I codici tributo da indicare nel modello, ai sensi della Risoluzione 29/E stilata da Agenzia delle Entrate il 29/05/2020, sono:

  • 3912 abitazione principale e pertinenze
  • 3913 fabbricati rurali a uso strumentale
  • 3918 altri fabbricati (altri appartamenti, negozi, uffici, ecc.) eccetto categoria catastale D
  • 3930 quota Comune (aliquota 0,30%) immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.)
  • 3925 quota Stato (aliquota 0,76%) immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.)
  • 3916 aree fabbricabili
  • 3939 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

L’acconto Imu anno 2020 deve essere calcolato in base alla situazione immobiliare del contribuente esistente nel primo semestre del 2020, applicando le aliquote vigenti per il 2020, approvate con delibera di Consiglio comunale numero 22 del 28/05/2020.

Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 759, lett. g), legge 160/2019 (c.d. Enti non commerciali), il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la circostanza o la variazione da dichiarare; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2020, nei casi previsti, devono essere dichiarate entro il 30/06/2021 (art. 1, comma 769, legge 160/2019). Invece per variazioni intervenute nel 2019 dei dati e degli elementi già dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, la scadenza resta fissata al 31/12/2020 (nuovo termine che è stato introdotto dal 01/01/2019 ai sensi dell’art. 3-ter della legge 58/2019 di conversione del decreto legge 34/2019).

Con riferimento all’anno di imposta 2021, la dichiarazione Imu va presentata entro il 31/12/2022, secondo quanto previsto dall’art. 35 del decreto legge 73/2022. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30/06/2023 secondo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 198/2022.

Vi consigliamo di leggere le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere nel dettaglio i casi in cui la dichiarazione va presentata (l’attuale modello di denuncia IMU è stato approvato con DM MEF 30/10/2012).

Ad eccezione delle fattispecie di abitazione principale e relative pertinenze, tutte le esenzioni, riduzioni, agevolazioni, come pure le variazioni che incidono sul valore delle aree fabbricabili devono essere dichiarate ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio tributario (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 7414/2019, depositata il 15/03/2019).

La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta.

Si rimarca l’attenzione su quanto stabilito dall’art. 1, comma 769, u.c., legge 160/2019 (In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme).

Si informa che con decreto del Mef del 29 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 184 del 8 agosto 2022 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione dell’imposta municipale unica Imu il quale dovrà essere utilizzato a partire dall’anno di imposta Imu 2021. Le dichiarazioni relative all’Imu 2021 devono essere presentate entro il 31 dicembre 2022 e restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per il 2021 adoperando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Mef del 30 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 258 del 5 novembre 2012, a condizione che i dati dichiarati con tale modello non differiscano da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.
Si invitano i contribuenti a leggere attentamente le istruzioni per la relativa compilazione, allegate al decreto del Mef del 29 luglio 2022.

Per quanto concerne la dichiarazione Imu dei c.d. Enti non commerciali, si applica quanto previsto dall’art. 1, comma 770, legge 160/2019 ovvero. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

Si informa che è disponibile il nuovo modello di dichiarazione Imu per Enti non Commerciali, approvato con decreto del Ministero dell’economia e della finanze 4 maggio 2023.

COSA FARE SE CI SI E' DIMENTICATI DI PAGARE

Per chi si fosse dimenticato di pagare le rate dell’IMU, è possibile effettuare il ravvedimento operoso accedendo all’apposita sezione.

Ultima modifica: 9 Aprile 2024 alle 10:18
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