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TARI – Tassa rifiuti

L’art. 1 comma 639 della legge 147/2013 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone:

  • dell’imposta municipale propria (IMU), legata al possesso di beni immobili e parametrata al loro possesso e valore
  • della tassa sui servizi indivisibili (TASI)
  • della tassa sui rifiuti (TARI) legate all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La tassa sui rifiuti (TARI) va a sostituire la TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) dal 1° gennaio 2014.
Si tratta di un prelievo tributario che ha come obiettivo la copertura totale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

CHI DEVE PAGARE

La TARI è dovuta da chiunque possegga, detenga, occupi, conduca, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati gli urbani con vincolo di solidarietà (art. 1292 codice civile) tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che adoperano in comune le superfici imponibili.
Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato a bimestri nel senso che la tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione dei locali e delle aree scoperte operative (ad esempio, se l’occupazione inizia il 4 maggio, la Tari viene calcolata dal primo luglio).
Se i locali da tassare sono occupati per meno di sei mesi nel corso dell’anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie).
La TARI è dovuta da:

  • utenze domestiche – superfici adibite ad uso abitativo e relative pertinenze
  • utenze non domestiche – superfici adibite ad usi produttivi/commerciali/professionali comprese le attività svolte da associazioni, comitati, enti collettivi con o senza personalità giuridica.

Le modalità di calcolo sono diverse per le due tipologie di utenza.

COME SI CALCOLA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa da applicare varia in ragione del numero degli occupanti e della metratura delle superfici.
La tassa si compone di una parte variabile, determinata dal numero degli occupanti, e di una parte fissa, ottenuta moltiplicando la tariffa fissa per la superficie tassata espressa in metri quadri.
Le utenze domestiche si distinguono in:

  • residenti
  • non residenti

Residenti

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente.
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf, le badanti, i conviventi ecc.. che dimorano presso la famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Non residenti

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di un’unità ogni 25 mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore) con un massimo di 4 unità (da mq. 0 a 25 = 1 occupante, da mq. 26 a 50 = 2 occupanti, da mq. 51 a 75 = 3 occupanti e da mq. 76 = 4 occupanti).
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni anagrafiche intervenute nel corso dell’anno avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.

Negli allegati è possibile scaricare la tabella con la compisizione delle tariffe TARI in corso.

Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni amministrative di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) previsto dall’art. 19 del d. lgs. 504/1992.

COME SI CALCOLA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La tariffa da applicare varia in ragione dell’attività svolta, con riferimento al codice ATECO prevalente.
La tassa si compone di una parte variabile e di una parte fissa ed entrambe vengono calcolate moltiplicando le quote fisse e variabili deliberate annualmente dal Consiglio Comunale per la superficie imponibile espressa in metri quadri.

Negli allegati è possibile scaricare la tabella con la compisizione delle tariffe TARI in corso.

Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni amministrative di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) previsto dall’art. 19 del d. lgs. 504/1992.

QUANDO E COME SI PAGA

Scadenze di pagamento

Ogni anno l’Amministrazione provvede ad inoltrare ai contribuenti l’avviso di pagamento di quanto dovuto, secondo le seguenti scadenze e modalità:

  • pagamento della 1° rata di acconto o unica soluzione: entro il 30/04
  • pagamento della 2° rata di saldo: entro il 31/10

I pagamenti potranno essere effettuati entro le date di scadenza sopra indicate tramite il modello F24.

Il codice ente del Comune di Sondrio è I829

Il codice del tributo TARI è 3944

La TARI non è dovuta per importi annui che non superano i 5 euro.

Per l’anno 2020, stante la particolare situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 come pure la nuova disciplina dettata da Arera per l’approvazione del Pef – Piano Economico Finanziario e relative tariffe Tari, il Comune si è avvalso della facoltà di cui all’art. 107, comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; si rimanda, sia per la bollettazione delle utenze domestiche sia per la bollettazione delle utenze non domestiche, con relative riduzioni Covid-19, alle delibere di Consiglio comunale numeri 11 del 24/04/2020, 64 del 30/10/2020 e 82 del 22/12/2020 e alla delibera di Giunta comunale numero 73 del 13/05/2020, disponibili per la consultazione nell’apposita sezione del sito web comunale denominata Amministrazione Trasparente.

Per quanto concerne la Tari dell’anno 2021 si informa che il Consiglio comunale, con delibera 44 del 25/06/2021, ha approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) e le relative tariffe della Tari e che la Giunta comunale, con delibera 135 del 07/07/2021, ha statuito le riduzioni della tassa sui rifiuti a motivo della pandemia da Coronavirus.
Le bollette/avvisi di pagamento saranno recapitate entro fine agosto. Sono previste le seguenti tempistiche di pagamento: rata di acconto o unica soluzione entro il 30/09/2021, rata di saldo entro il 16/12/2021. I versamenti devono essere effettuati mediante modello F24 semplificato allegato alla bolletta/avviso di pagamento. Per ogni altra informazione, ci si può rivolgere alla società San Marco Spa che gestisce lo sportello utenze della Tari o al Servizio Tributi comunale.

Per quanto concerne la Tari del corrente anno 2022 si informa che il Consiglio comunale, con delibera 30 del 29/04/2022, ha approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) e con delibera 31 del 29/04/2022 le relative tariffe della Tari 2022.
Sono previste le seguenti tempistiche di pagamento: rata di acconto o unica soluzione entro il 30/09/2022, rata di saldo entro il 30/11/2022.
Si pubblicherà una successiva informativa sui tempi dell’emissione delle bollette/avvisi di pagamento della Tari.
Per ogni altra informazione, ci si può rivolgere alla società San Marco Spa che gestisce lo sportello utenze della Tari o al Servizio Tributi comunale.

DICHIARAZIONE

I contribuenti devono dichiarare – utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune tramite pubblicazione sul sito web istituzionale – ogni circostanza rilevante per l’applicazione e la liquidazione del tributo e in particolare:

  1. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  2. la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni, agevolazioni o riduzioni
  3. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni

entro il trentesimo giorno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo.

Si informa che lo sportello utenze Tari cui rivolgersi per presentare le dichiarazioni inerenti la tassa è gestito dalla società:

SAN MARCO SPA
Largo Artigianato 1  – Sondrio  mappa
(stabile Unione Artigiani della Provincia di Sondrio)
Tel. 03421900616
Fax 03421900633
PEC sondrio.tari@pec.sanmarcospa.it
lunedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00
martedì dalle 9:00 alle 12:00
mercoledì dalle 9:00 alle 12:00
giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00
venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Giorno Orario

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

Le riduzioni competono a richiesta dell’interessato compilando e presentando moduli messi a disposizione dal Comune tra gli allegati.

La tariffa è ridotta per le seguenti casistiche:

  • articolo 20 regolamento comunale Tari

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

  • articolo 21 regolamento comunale Tari

1. Il tributo è ridotto del 33,33% tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste in località Ligari, in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è limitato al periodo marzo/ottobre

RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Le riduzioni competono a richiesta dell’interessato compilando e presentando moduli messi a disposizione dal Comune tra gli allegati.

La tariffa è ridotta per le seguenti casistiche:

  • articolo 7 regolamento comunale Tari
    1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
    2. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal Regolamento comunale di Igiene Urbana.
    3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

    • Carrozzerie, officine meccaniche 30%
    • Tipografie 30%

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo predisposto dal Comune, entro il mese di gennaio dell’anno d’imposta, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile

  • articolo 22 regolamento comunale Tari

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione applicabile, in ogni caso non superiore al 20 % della parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è calcolata moltiplicando la parte variabile della tariffa per la percentuale risultante dal rapporto fra tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al riciclo – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – e la quantità totale di rifiuti annui presunta prodotta da ogni utenza non domestiche sulla base del coefficiente kd moltiplicato per la superficie assoggettata al tributo, come determinato nel piano finanziario del Comune per ogni categoria.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo predisposto dal Comune, entro il mese di gennaio dell’anno d’imposta, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. La richiesta deve essere presentata anche da coloro che già avevano presentato istanza in regime di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
6. La quantità di rifiuti avviati al riciclo non potrà comunque superare quella risultante dal prodotto fra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione delle tariffe annue.
7. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, le riduzioni saranno ripartite fra gli aventi diritto in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al riciclo.

COME SI PROCEDE SE NON VIENE PAGATA

Il Comune, in caso di mancato pagamento alle scadenze indicate nell’avviso, procede al recupero della TARI mediante tutti i mezzi previsti dalle leggi, con applicazione di maggiorazioni a titolo di sanzioni amministrativo-tributarie, interessi e spese di notifica.

COME SI PROCEDE IN CASO DI OMESSA DENUNCIA O DI INFEDELE DENUNCIA

Nel caso in cui il soggetto passivo tenuto all’obbligo di presentazione della denuncia di occupazione ai fini della TARI abbia omesso di presentarla o la abbia presentata ma dichiarando una situazione imponibile diversa da quella fattuale, il Comune procede al recupero della tassa o della maggiore tassa evasa con tutti i mezzi previsti dalle leggi, con applicazione di maggiorazioni a titolo di sanzioni amministrativo-tributarie, interessi e spese di notifica.

COME PUO' INTERVENIRE IL CONTRIBUENTE SE SI ACCORGE DI ERRORI PRESENTI NELLA DENUNCIA

E’ opportuno che presenti quanto prima e spontaneamente la denuncia rettificativa allo sportello utenze gestito dalla società San Marco Spa, indicando quali sono i dati da correggere e/o da aggiornare.

COME COMPORTARSI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO ALLE SCADENZE

Il contribuente che si accorga di non aver pagato la TARI può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto giustributaristico del ravvedimento operoso accedendo all’apposita sezione.

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SAN MARCO SPA
Largo Artigianato 1  – Sondrio  mappa
(stabile Unione Artigiani della Provincia di Sondrio)
Tel. 03421900616  (interno 2)
Fax 03421900633
e-mail sondrio.tari@sanmarcospa.it
PEC sondrio.tari@pec.sanmarcospa.it
Ultima modifica: 25 Maggio 2022 alle 16:19
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