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TARI – Tassa rifiuti

L’art. 1 comma 639 della legge 147/2013 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone:

  • dell’imposta municipale propria (IMU), legata al possesso di beni immobili e parametrata al loro possesso e valore
  • della tassa sui servizi indivisibili (TASI)
  • della tassa sui rifiuti (TARI) legate all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La tassa sui rifiuti (TARI) va a sostituire la TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) dal 1° gennaio 2014.
Si tratta di un prelievo tributario che ha come obiettivo la copertura totale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

CHI DEVE PAGARE

La TARI è dovuta da chiunque possegga, detenga, occupi, conduca, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati gli urbani con vincolo di solidarietà (art. 1292 codice civile) tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che adoperano in comune le superfici imponibili.
Il tributo da corrispondere è commisurato ai giorni nel quali sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, fermo restando che ad ogni anno solare corrispondono obbligazioni tributarie autonome attinenti la tassa rifiuti.
Se i locali da tassare sono occupati per meno di sei mesi nel corso dell’anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie).
La TARI è dovuta da:

  • utenze domestiche – superfici adibite ad uso abitativo e relative pertinenze
  • utenze non domestiche – superfici adibite ad usi produttivi/commerciali/professionali comprese le attività svolte da associazioni, comitati, enti collettivi con o senza personalità giuridica.

Le modalità di calcolo sono diverse per le due tipologie di utenza.

COME SI CALCOLA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa da applicare varia in ragione del numero degli occupanti e della metratura delle superfici.
La tassa si compone di una parte variabile, determinata dal numero degli occupanti, e di una parte fissa, ottenuta moltiplicando la tariffa fissa per la superficie tassata espressa in metri quadri.
Le utenze domestiche si distinguono in:

  • residenti
  • non residenti

Residenti

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente.
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf, le badanti, i conviventi ecc.. che dimorano presso la famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Non residenti

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di un’unità ogni 25 mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore) con un massimo di 4 unità (da mq. 0 a 25 = 1 occupante, da mq. 26 a 50 = 2 occupanti, da mq. 51 a 75 = 3 occupanti e da mq. 76 = 4 occupanti).
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione.
Le variazioni anagrafiche intervenute nel corso dell’anno avranno efficacia dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro 90 giorni da quando la variazione è occorsa (art. 32 regolamento Tari) ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a siffatto termine.

Negli allegati è possibile scaricare la tabella con la compisizione delle tariffe TARI in corso.

Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni amministrative di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) previsto dall’art. 19 del d. lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666, legge 147/2013.

COME SI CALCOLA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La tariffa da applicare varia in ragione dell’attività svolta, con riferimento al codice ATECO prevalente.
La tassa si compone di una parte variabile e di una parte fissa ed entrambe vengono calcolate moltiplicando le quote fisse e variabili deliberate annualmente dal Consiglio Comunale per la superficie imponibile espressa in metri quadri.

Negli allegati è possibile scaricare la tabella con la compisizione delle tariffe TARI in corso.

Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni amministrative di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) previsto dall’art. 19 del d. lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666, legge 147/2013.

QUANDO E COME SI PAGA

Scadenze di pagamento

Ogni anno l’Amministrazione provvede ad inoltrare ai contribuenti l’avviso di pagamento di quanto dovuto, secondo le seguenti scadenze e modalità:

  • pagamento della 1° rata di acconto o unica soluzione: entro il 30/04
  • pagamento della 2° rata di saldo: entro il 31/10

I pagamenti potranno essere effettuati entro le date di scadenza sopra indicate tramite il modello F24.

Il codice ente del Comune di Sondrio è I829

Il codice del tributo TARI è 3944

La TARI non è dovuta per importi annui che non superano i 5 euro.

Per l’anno 2020, stante la particolare situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 come pure la nuova disciplina dettata da Arera per l’approvazione del Pef – Piano Economico Finanziario e relative tariffe Tari, il Comune si è avvalso della facoltà di cui all’art. 107, comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; si rimanda, sia per la bollettazione delle utenze domestiche sia per la bollettazione delle utenze non domestiche, con relative riduzioni Covid-19, alle delibere di Consiglio comunale numeri 11 del 24/04/2020, 64 del 30/10/2020 e 82 del 22/12/2020 e alla delibera di Giunta comunale numero 73 del 13/05/2020, disponibili per la consultazione nell’apposita sezione del sito web comunale denominata Amministrazione Trasparente.

Per quanto concerne la Tari dell’anno 2021 si informa che il Consiglio comunale, con delibera 44 del 25/06/2021, ha approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) e le relative tariffe della Tari e che la Giunta comunale, con delibera 135 del 07/07/2021, ha statuito le riduzioni della tassa sui rifiuti a motivo della pandemia da Coronavirus.
Le bollette/avvisi di pagamento saranno recapitate entro fine agosto. Sono previste le seguenti tempistiche di pagamento: rata di acconto o unica soluzione entro il 30/09/2021, rata di saldo entro il 16/12/2021. I versamenti devono essere effettuati mediante modello F24 semplificato allegato alla bolletta/avviso di pagamento. Per ogni altra informazione, ci si può rivolgere alla società San Marco Spa che gestisce lo sportello utenze della Tari o al Servizio Tributi comunale.

Per quanto concerne la Tari dell’anno 2022 si informa che il Consiglio comunale, con delibera 30 del 29/04/2022, ha approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) e con delibera 31 del 29/04/2022 le relative tariffe della Tari 2022.
Sono previste le seguenti tempistiche di pagamento: rata di acconto o unica soluzione entro il 30/09/2022, rata di saldo entro il 30/11/2022.
Si pubblicherà una successiva informativa sui tempi dell’emissione delle bollette/avvisi di pagamento della Tari.
Per ogni altra informazione, ci si può rivolgere alla società San Marco Spa che gestisce lo sportello utenze della Tari o al Servizio Tributi comunale.

Per quanto concerne la Tari del corrente anno 2023 si informa che il Consiglio comunale, con delibera 26 del 28/04/2023 ha approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) e con delibera 27 del 28/04/2023 le relative tariffe della Tari 2023. Sono previste le seguenti tempistiche di pagamento: rata di acconto o unica soluzione entro il 02/10/2023, rata di saldo entro il 18/12/2023. Si pubblicherà una successiva informativa sui tempi dell’emissione delle bollette/avvisi di pagamento della Tari. Per ogni altra informazione, ci si può rivolgere alla società San Marco Spa che gestisce lo sportello utenze della Tari o al Servizio Tributi comunale.

DICHIARAZIONE

I contribuenti devono dichiarare – utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune tramite pubblicazione sul sito web istituzionale – ogni circostanza rilevante per l’applicazione e la liquidazione del tributo e in particolare:

  1. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  2. la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni, agevolazioni o riduzioni
  3. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni

entro il novantesimo giorno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo.

Si informa che lo sportello utenze Tari cui rivolgersi per presentare le dichiarazioni inerenti la tassa è gestito dalla società:

SAN MARCO SPA
Largo Artigianato 1  – Sondrio  mappa
(stabile Unione Artigiani della Provincia di Sondrio)
Tel. 03421900616
Fax 03421900633
PEC sondrio.tari@pec.sanmarcospa.it
lunedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00
martedì dalle 9:00 alle 12:00
mercoledì dalle 9:00 alle 12:00
giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00
venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Giorno Orario

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

Le riduzioni competono a richiesta dell’interessato compilando e presentando moduli messi a disposizione dal Comune tra gli allegati.

La tariffa è ridotta per le seguenti casistiche:

  • articolo 22 regolamento comunale Tari
    1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle abitazioni possedute o detenute da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.
    2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
  •  articolo 23 regolamento comunale Tari
    1. Il tributo è ridotto del 33,33%, per le utenze alle quali vengono erogati inferiori livelli di prestazione del servizio anche dovuti ad utilizzo stagionale.
    2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Le riduzioni competono a richiesta dell’interessato compilando e presentando moduli messi a disposizione dal Comune tra gli allegati.

La tariffa è ridotta per le seguenti casistiche:

  • articolo 24 regolamento comunale Tari
  1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa dove si formino, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l’individuazione delle s tesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
    – Carrozzerie, officine meccatroniche, gommisti: superficie esclusa 30 %
    – Tipografie: superficie esclusa 30 %
    Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le già menzionate aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la già menzionata produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
  3. L’agevolazione sarà riconosciuta nell’annualità successiva a quella di riferimento inerente la documentazione presentata e dietro presentazione di opportuna planimetria r edatta da tecnico specializzato con relativa legenda.
  4.  Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato. Il contribuente dovrà necessariamente presentare presso l’ufficio tributi la prova dell’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa. Tale prova consisterà in documentazione probante (contratti con ditte specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, atti di avvenuto smaltimento tramite formulari, fatture fiscali c omprovanti i costi di smaltimento).
  5. Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all’agevolazione per la produzione di rifiuti speciali, si applica il criterio dell’analogia per attività di produzione svolta.
  6. Qualora il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, verrà applicata una riduzione del 10% per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti per quantità o qualità.
  7. Il contribuente è tenuto a presentare, a pena di decadenza del beneficio tributario, la già menzionata documentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
    In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente. Fermo restando l’obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall’art. 2135 c.c.
  • articolo 25 regolamento comunale Tari
  1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani sia direttamente che tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile proporzionale alle quantità prodotte.
  2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – e la produzione complessiva potenziale di rifiuti prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nella delibera di approvazione annuale delle tariffe:
    % riduzione = quantità totale di rifiuti avviati al riciclo / (coefficiente Kd X Mq);
  3. La percentuale di riduzione non può in ogni caso essere superiore al 20% della parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza, né può essere cumulata con altre riduzioni.
  4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo predisposto dal Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso:
    a. dichiarazione della/e Società e/o Ditta/e che hanno effettuato l’avvio a recupero dei rifiuti per l’anno di riferimento con l’indicazione dei relativi quantitativi e codici CER;
    b. copia contratto con la/e Società e /o Ditta/e incaricate;
    c. copia formulari di identificazione rifiuti o documentazione equipollente prescritta dalle vigenti normative attestanti codici CER e quantitativi di rifiuti urbani avviati a riciclo;
    d. copia fatture o documentazione fiscale equipollente attestanti i costi/oneri sostenuti dal produttore dei rifiuti/titolare dell’utenza non domestica per l’avvio a riciclo dei rifiuti;
    e. fotocopia documento di identità del legale rappresentante e/o delegato.
  5. Il termine di presentazione della documentazione indicato al comma 4 è perentorio ed è statuito a pena di decadenza dell’agevolazione tributaria. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile
  6. Gli allegati sono tutti obbligatori. In caso di delega è necessaria copia del documento di identità del legale rappresentante e del delegato oltre alla delega.
  7. Per le nuove utenze la domanda deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio dell’attività.
  • articolo 27 regolamento comunale Tari
  1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
  2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, in quanto la parte fissa finanzia un costo essenziale di un servizio fondamentale ed indivisibile di interesse della collettività al quale debbono partecipare tutti i possessori/detentori di locali ed aree scoperte operative site nel territorio comunale, di talché essi sono astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e dunque a costituire un carico per il gestore del servizio pubblico in privativa comunale.
  3. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L’utente può comunque richiedere entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo, di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
  4. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno precedente a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
  5. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Alla comunicazione deve inoltre essere allegata la dichiarazione di impegno a restituire al gestore del servizio pubblico nei tempi concordati le attrezzature pubbliche in uso quali containers e cassonetti; nel caso la documentazione inviata sia incompleta, il Comune, entro 30 giorni dal suo ricevimento, assegnerà al contribuente interessato un termine perentorio, a pena di decadenza del beneficio tributario, di 15 giorni al fine della relativa regolarizzazione.
  6. Stabilito che il vincolo per chi abbia optato per la facoltà di cui al presente articolo sia almeno biennale, ciò non impone che il contratto siglato tra utenza non domestica e operatore privato da allegare in copia debba necessariamente essere di durata biennale, essendo diritto del contribuente poter variare anche ogni anno il proprio operatore privato ma a condizione che l’affidamento del servizio al privato si configuri senza soluzione di continuità per almeno 2 anni; tuttavia, qualora il contratto presentato al Comune di affido al privato non abbia una durata biennale, il contribuente è tenuto, almeno 60 giorni prima della sua scadenza, a trasmettere al Comune, a pena di decadenza del beneficio, o il relativo rinnovo (nel caso sia previsto il tacito rinnovo, si chiede egualmente di inviare almeno 60 giorni prima della sua scadenza una dichiarazione sul rinnovo firmata da ambedue le parti contrattuali) o un nuovo contratto con altro operatore privato.
  7. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree (con decorrenza immediata). L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
  8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate dalle utenze non domestiche e dagli operatori di mercato privati rispetto alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte e alle quantità di codesti prodotte. Nel caso di accertamento di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, i medesimi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, sia a livello ambientale ove ne ricorrano i presupposti, sia a livello tributario attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli di cui alla legislazione vigente.
  9. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

TARI GIORNALIERA

  • articolo 29 regolamento comunale Tari
  1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
  2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae sul locale e/o sulle aree pubbliche per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi nell’anno solare, con o senza autorizzazione/concessione/titolo abilitativo previsto dall’ordinamento, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
  3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
  4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 20%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
  5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
  6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall’eventuale entrata sostitutiva della medesima, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
  7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
  8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
  9. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
    a. Occupazioni effettuate con soste non superiori a 120 minuti;
    b. Occupazioni effettuate da imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili;
    c. Occupazioni effettuate in occasione di traslochi;
    d. Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento.
  10. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TARI.
  11. Possono essere altresì esentate, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, le manifestazioni patrocinate dall’ente. In tal caso nel provvedimento di concessione del patrocinio sarà eventualmente disposta l’esenzione in oggetto.

COME SI PROCEDE SE NON VIENE PAGATA

Il Comune, in caso di mancato pagamento alle scadenze indicate nell’avviso, procede al recupero della TARI mediante tutti i mezzi previsti dalle leggi, con applicazione di maggiorazioni a titolo di sanzioni amministrativo-tributarie, interessi e spese di notifica.

COME SI PROCEDE IN CASO DI OMESSA DENUNCIA O DI INFEDELE DENUNCIA

Nel caso in cui il soggetto passivo tenuto all’obbligo di presentazione della denuncia di occupazione ai fini della TARI abbia omesso di presentarla o la abbia presentata ma dichiarando una situazione imponibile diversa da quella fattuale, il Comune procede al recupero della tassa o della maggiore tassa evasa con tutti i mezzi previsti dalle leggi, con applicazione di maggiorazioni a titolo di sanzioni amministrativo-tributarie, interessi e spese di notifica.

COME PUO' INTERVENIRE IL CONTRIBUENTE SE SI ACCORGE DI ERRORI PRESENTI NELLA DENUNCIA

E’ opportuno che presenti quanto prima e spontaneamente la denuncia rettificativa allo sportello utenze gestito dalla società San Marco Spa, indicando quali sono i dati da correggere e/o da aggiornare.

COME COMPORTARSI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO ALLE SCADENZE

Il contribuente che si accorga di non aver pagato la TARI può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto giustributaristico del ravvedimento operoso accedendo all’apposita sezione.

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SAN MARCO SPA
Largo Artigianato 1  – Sondrio  mappa
(stabile Unione Artigiani della Provincia di Sondrio)
Tel. 03421900616  (interno 2)
Fax 03421900633
e-mail sondrio.tari@sanmarcospa.it
PEC sondrio.tari@pec.sanmarcospa.it
Ultima modifica: 9 Aprile 2024 alle 10:20
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